ALLEGATO Art. 9. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio d'amministrazione fra i propri componenti. I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. Per la nomina dei consiglieri si applicano le norme di legge. In ipotesi tuttavia di carenza legislativa, qualora gli enti deputati alla nomina dei consiglieri non provvedano entro tre mesi dal verificarsi del presupposto, la nomina stessa e' demandata al prefetto della provincia di Modena su richiesta scritta del presidente del consiglio di amministrazione.