(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 9.
   I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
   Il presidente e il vice presidente  sono  nominati  dal  consiglio
d'amministrazione fra i propri componenti.
   I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a
mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la
durata   del  mandato  dei  loro  predecessori.  Per  la  nomina  dei
consiglieri si applicano le norme di legge. In  ipotesi  tuttavia  di
carenza  legislativa,  qualora  gli  enti  deputati  alla  nomina dei
consiglieri  non  provvedano  entro  tre  mesi  dal  verificarsi  del
presupposto,   la  nomina  stessa  e'  demandata  al  prefetto  della
provincia di Modena su richiesta scritta del presidente del consiglio
di amministrazione.