IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti i regolamenti CEE n. 2080/1993 e 3699/1993, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali; Visto il IV Piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca; Visto il decreto legge 30 giugno 1994, n. 424, concernente l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca; Considerata la necessita' di fissare le modalita' tecniche di attuazione per il controllo del fermo delle navi, l'erogazione dei premi e l'indennita' giornaliera, nonche' i criteri di ripresa dell'attivita' di pesca dopo l'attuazione del fermo; Sentito il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca nella seduta del 30 maggio 1994; Considerate le proposte delle associazioni professionali e sindacali di categoria formulate nelle riunioni congiunte della commissione consultiva centrale della pesca marittima e del comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nelle sedute del 2 marzo 1994 e del 2 aprile 1994; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina l'attuazione del fermo biologico e del fermo tecnico nell'anno 1994. 2. Ai fini del presente decreto si intende: a) per "fermo biologico" l'arresto temporaneo delle navi da pesca per un periodo di trenta giorni feriali consecutivi, per il quale e' corrisposto un premio da parte dello Stato; dal calcolo dei giorni da retribuire sono escluse le domeniche e le eventuali festivita' nazionali pur rimanendo l'obbligo del fermo in tali giorni; b) per "fermo tecnico" ciascun periodo di arresto supplementare in aggiunta a quello di cui alla precedente lettera a), per il quale non e' corrisposto alcun premio, adottato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41.