Art. 10.
  1. Per ciascun pescatore  componente  l'equipaggio  e'  corrisposta
un'indennita'  giornaliera  nella  misura  di lire trentamila tramite
l'impresa di pesca.
  2. Il premio di fermo temporaneo  e  l'indennita'  giornaliera  non
sono  cumulabili  con indennita' e analoghi contributi corrisposti da
altre pubbliche amministrazioni.
  3. Il premio di fermo viene corrisposto  agli  armatori  secondo  i
massimali  di  cui  alla  tabella 2 del regolamento CEE n. 3699/1993.
L'armatore  deve  comunque  assicurare,   pena   la   decadenza   dal
contributo, il pagamento del minimo monetario garantito e degli oneri
previdenziali e assistenziali.
  4.  Le  capitanerie  di  porto,  per le navi iscritte nelle proprie
matricole e nei propri  registri  comunicano  entro  quindici  giorni
dall'inizio  di  ciascun periodo di fermo, al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, l'ammontare presunto del fabbisogno
finanziario, per la corresponsione dei premi e dell'indennita'.