Art. 10. 1. Per ciascun pescatore componente l'equipaggio e' corrisposta un'indennita' giornaliera nella misura di lire trentamila tramite l'impresa di pesca. 2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennita' giornaliera non sono cumulabili con indennita' e analoghi contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. 3. Il premio di fermo viene corrisposto agli armatori secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CEE n. 3699/1993. L'armatore deve comunque assicurare, pena la decadenza dal contributo, il pagamento del minimo monetario garantito e degli oneri previdenziali e assistenziali. 4. Le capitanerie di porto, per le navi iscritte nelle proprie matricole e nei propri registri comunicano entro quindici giorni dall'inizio di ciascun periodo di fermo, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario, per la corresponsione dei premi e dell'indennita'.