Art. 14.
  1. Al fine di assicurare ai marittimi imbarcati  la  corresponsione
del  minimo  garantito  previsto  dal contratto collettivo di lavoro,
l'armatore, all'atto della presentazione dei documenti richiesti  per
il  pagamento  dell'intero ammontare del premio, e' tenuto a produrre
innanzi  al  responsabile  del  procedimento,  cosi'  come   previsto
dall'art.  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 130, una dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio  1968,
n.  15,  nella  quale  sia  specificato  il trattamento economico del
personale  imbarcato,   i   relativi   contributi   previdenziali   e
assistenziali,  nonche' la regolare effettuazione degli adempimenti a
essi connessi.
  2. L'armatore e' tenuto,  entro  dieci  giorni  dal  pagamento  del
premio,   a   presentare   una   quietanza   concernente   l'avvenuta
corresponsione ai marittimi imbarcati degli importi a essi spettanti.