Art. 14. 1. Al fine di assicurare ai marittimi imbarcati la corresponsione del minimo garantito previsto dal contratto collettivo di lavoro, l'armatore, all'atto della presentazione dei documenti richiesti per il pagamento dell'intero ammontare del premio, e' tenuto a produrre innanzi al responsabile del procedimento, cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, una dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia specificato il trattamento economico del personale imbarcato, i relativi contributi previdenziali e assistenziali, nonche' la regolare effettuazione degli adempimenti a essi connessi. 2. L'armatore e' tenuto, entro dieci giorni dal pagamento del premio, a presentare una quietanza concernente l'avvenuta corresponsione ai marittimi imbarcati degli importi a essi spettanti.