Art. 17.
  1. Sul premio di fermo spettante per la nave e' operata la ritenuta
d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600.
  2.  La ritenuta d'acconto di cui al precedente comma non si applica
alle somme corrisposte a titolo di indennita'  giornaliera  spettante
per gli equipaggi.
  3.  L'importo  corrispondente  alle  ritenute  d'acconto operate e'
versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio, al
bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 17, cap. 3590
"Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da  amministrazioni
dello Stato ..", ed e' comunicato al competente ufficio delle imposte
dirette  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.