Art. 18. 1. Il premio di fermo e le indennita' di cui agli articoli precedenti sono corrisposti all'armatore a mezzo di un unico ordine di pagamento, da eseguirsi, salvo diversa richiesta dell'interessato, con l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore del creditore con l'arrotondamento alle cinquemila lire inferiori, sulla base di un prospetto di liquidazione redatto secondo lo schema in allegato C; copia del suddetto prospetto e' consegnata all'armatore.