Art. 18.
  1. Il premio  di  fermo  e  le  indennita'  di  cui  agli  articoli
precedenti  sono  corrisposti all'armatore a mezzo di un unico ordine
di pagamento, da eseguirsi, salvo diversa richiesta dell'interessato,
con l'emissione di vaglia  cambiario  non  trasferibile  della  Banca
d'Italia  a favore del creditore con l'arrotondamento alle cinquemila
lire inferiori, sulla base di un prospetto  di  liquidazione  redatto
secondo  lo  schema  in  allegato  C; copia del suddetto prospetto e'
consegnata all'armatore.