Art. 19.
  1. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo obbligatorio
nelle acque del mare Adriatico le unita' ivi operanti, abilitate allo
strascico e  al  traino  pelagico,  rimangono  ferme  nei  giorni  di
venerdi', sabato e domenica.
  2. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo obbligatorio
nelle  acque  del mar Tirreno e del mar Ionio le unita' ivi operanti,
abilitate allo strascico e al traino pelagico,  rimangono  ferme  nei
giorni di sabato e domenica.
  3.  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi non sono derogabili
esclusi i casi espressamente previsti dal successivo art. 21.