Art. 19. 1. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo obbligatorio nelle acque del mare Adriatico le unita' ivi operanti, abilitate allo strascico e al traino pelagico, rimangono ferme nei giorni di venerdi', sabato e domenica. 2. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo obbligatorio nelle acque del mar Tirreno e del mar Ionio le unita' ivi operanti, abilitate allo strascico e al traino pelagico, rimangono ferme nei giorni di sabato e domenica. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non sono derogabili esclusi i casi espressamente previsti dal successivo art. 21.