Art. 2.
  1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i  sistemi
a  strascico,  traino  pelagico e turbosoffiante e' disposto il fermo
biologico temporaneo con  le  modalita'  specificate  negli  articoli
seguenti.
  2.  Il  premio  di  cui  alla  lettera  a), comma 2, del precedente
articolo, e' corrisposto a tutte le unita' da pesca che rispondono ai
requisiti previsti dal presente decreto con l'esclusione delle unita'
iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale
Sicilia e Sardegna, ove la relativa spesa sia a carico dei rispettivi
bilanci.