Art. 2. 1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i sistemi a strascico, traino pelagico e turbosoffiante e' disposto il fermo biologico temporaneo con le modalita' specificate negli articoli seguenti. 2. Il premio di cui alla lettera a), comma 2, del precedente articolo, e' corrisposto a tutte le unita' da pesca che rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto con l'esclusione delle unita' iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, ove la relativa spesa sia a carico dei rispettivi bilanci.