Art. 20. 1. Nei mesi seguenti le otto settimane successive al fermo biologico le unita' da pesca abilitate allo strascico e al traino pelagico sono obbligate a sospendere la loro attivita' secondo le sottonotate modalita': a) nei giorni di sabato e domenica per le unita' operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi compresi; b) nel giorno di domenica tutto l'anno, e nel periodo che intercorre dal 1 aprile al 31 ottobre anche nel giorno di sabato, per le unita' operanti nei compartimenti marittimi da Gallipoli a Imperia compresi. 2. Nei giorni di cui al precedente comma 1 non si fa luogo al recupero di eventuali giornate di inattivita' a causa di avverse condizioni meteomarine. 3. Le navi abilitate ai sistemi di pesca stagionali come le nasse per la pesca delle seppie, altri sistemi di reti da posta fissa, i palangari e le reti a circuizione, nonche' le unita' asservite a impianti di acquicoltura possono, su richiesta dell'armatore presentata alla capitaneria di porto d'iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di sabato, e domenica previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorita' marittima. 4. Nei giorni di fermo di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 19, nonche' al comma 1 del presente art. 20, non e' consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico ed a traino pelagico a nessuna unita' anche se proveniente da altri compartimenti marittimi.