Art. 20.
  1.  Nei  mesi  seguenti  le  otto  settimane  successive  al  fermo
biologico  le  unita'  da  pesca abilitate allo strascico e al traino
pelagico sono obbligate a sospendere la  loro  attivita'  secondo  le
sottonotate modalita':
    a)  nei  giorni  di  sabato e domenica per le unita' operanti nei
compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi compresi;
    b) nel giorno  di  domenica  tutto  l'anno,  e  nel  periodo  che
intercorre dal 1 aprile al 31 ottobre anche nel giorno di sabato, per
le unita' operanti nei compartimenti marittimi da Gallipoli a Imperia
compresi.
  2.  Nei  giorni  di  cui  al  precedente comma 1 non si fa luogo al
recupero di eventuali giornate di  inattivita'  a  causa  di  avverse
condizioni meteomarine.
  3.  Le  navi abilitate ai sistemi di pesca stagionali come le nasse
per la pesca delle seppie, altri sistemi di reti da  posta  fissa,  i
palangari  e  le  reti  a  circuizione, nonche' le unita' asservite a
impianti  di  acquicoltura  possono,   su   richiesta   dell'armatore
presentata  alla  capitaneria  di  porto  d'iscrizione, esercitare la
pesca anche nei giorni  di  sabato,  e  domenica  previa  sospensione
dell'abilitazione  a  tutti  gli  altri sistemi di pesca da annotarsi
sulla licenza di pesca a cura dell'autorita' marittima.
  4. Nei giorni di fermo di cui ai commi 1 e 2  del  precedente  art.
19,  nonche'  al  comma  1  del  presente  art. 20, non e' consentito
l'esercizio della pesca  con  i  sistemi  a  strascico  ed  a  traino
pelagico a nessuna unita' anche se proveniente da altri compartimenti
marittimi.