Art. 21. 1. Le unita' abilitate alla pesca mediterranea nonche' le navi che effettuano per consuetudine la pesca dei gamberi di profondita', in deroga alle prescrizioni dei precedenti articoli 19 e 20, attuano il fermo tecnico al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attivita'. 2. A tal fine il capo del compartimento d'iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca. 3. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al primo comma l'armatore e' tenuto a comunicare alla capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unita' iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna che operino oltre i limiti del mare territoriale; fanno eccezione le navi che esercitano la pesca nelle acque del Canale di Sicilia. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 1994 Il Ministro: POLI BORTONE