Art. 21.
  1. Le unita' abilitate alla pesca mediterranea nonche' le navi  che
effettuano  per  consuetudine la pesca dei gamberi di profondita', in
deroga alle prescrizioni dei precedenti articoli 19 e 20, attuano  il
fermo  tecnico al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due
giorni per ogni cinque di attivita'.
  2. A tal fine il capo del  compartimento  d'iscrizione  della  nave
rilascia   apposita   autorizzazione   su   richiesta   dell'armatore
presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna  di
pesca.
  3.  Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al primo comma
l'armatore  e'  tenuto  a  comunicare  alla  capitaneria   di   porto
d'iscrizione  la  data  di  inizio  e termine di ciascuna campagna di
pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo.
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
unita'  iscritte  nei  compartimenti  marittimi della Sicilia e della
Sardegna che operino oltre i  limiti  del  mare  territoriale;  fanno
eccezione  le  navi che esercitano la pesca nelle acque del Canale di
Sicilia.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 luglio 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE