Art. 3.
  1. Per tutte le  navi  autorizzate  ad  operare  con  i  sistemi  a
strascico e a traino pelagico iscritte nei compartimenti marittimi da
Trieste a Pescara compresi il periodo di fermo biologico obbligatorio
e' fissato dal 4 agosto all'8 settembre 1994.
  2. Per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e a
traino  pelagico  iscritte  nei  compartimenti marittimi da Termoli a
Brindisi compresi il  periodo  di  fermo  biologico  obbligatorio  e'
fissato dal 15 luglio al 19 agosto 1994.
  3. Per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e a
traino  pelagico  iscritte nei compartimenti marittimi da Gallipoli a
Imperia compresi il fermo biologico e'  facoltativo  per  impresa  di
pesca  ed  e'  fissato  per il periodo dal 12 settembre al 15 ottobre
1994.
  4. Nelle acque antistanti  i  compartimenti  marittimi  in  cui  e'
attuato  il  fermo  non  e'  consentito l'esercizio della pesca con i
sistemi a strascico ed a traino pelagico a nessuna  unita'  anche  se
proveniente da altri compartimenti marittimi.