Art. 3. 1. Per tutte le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e a traino pelagico iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Pescara compresi il periodo di fermo biologico obbligatorio e' fissato dal 4 agosto all'8 settembre 1994. 2. Per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e a traino pelagico iscritte nei compartimenti marittimi da Termoli a Brindisi compresi il periodo di fermo biologico obbligatorio e' fissato dal 15 luglio al 19 agosto 1994. 3. Per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e a traino pelagico iscritte nei compartimenti marittimi da Gallipoli a Imperia compresi il fermo biologico e' facoltativo per impresa di pesca ed e' fissato per il periodo dal 12 settembre al 15 ottobre 1994. 4. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi in cui e' attuato il fermo non e' consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico ed a traino pelagico a nessuna unita' anche se proveniente da altri compartimenti marittimi.