Art. 4.
  1. Per le navi autorizzate ad operare con attrezzo  turbosoffiante,
iscritte  nei  compartimenti  marittimi  del  mar Adriatico e del mar
Ionio, il fermo  obbligatorio  retribuito  e'  fissato  nel  mese  di
giugno.
  2.  Per le navi autorizzate ad operare con attrezzo turbosoffiante,
iscritte nei compartimenti marittimi del mar  Tirreno,  il  fermo  e'
facoltativo per impresa di pesca ed e' fissato nel mese di settembre.
  3.  Le  navi  componenti  la  flotta a strascico, traino pelagico e
turbosoffiante autorizzate sulla licenza ad operare anche  con  altri
sistemi  di  pesca, previa esplicita richiesta dell'armatore, possono
essere   esentate   dal   capo   del    compartimento    d'iscrizione
dall'attuazione  del  fermo  biologico;  tale  esenzione  comporta la
rinuncia automatica all'utilizzazione del sistema a strascico, traino
pelagico e turbosoffiante da cinque giorni prima  a  quaranta  giorni
dopo il periodo di riposo biologico di cui ai precedenti articoli 2 e
3.  Tale  rinuncia  deve  essere  annotata  a  cura  della  autorita'
marittima sulla licenza di pesca.