Art. 4. 1. Per le navi autorizzate ad operare con attrezzo turbosoffiante, iscritte nei compartimenti marittimi del mar Adriatico e del mar Ionio, il fermo obbligatorio retribuito e' fissato nel mese di giugno. 2. Per le navi autorizzate ad operare con attrezzo turbosoffiante, iscritte nei compartimenti marittimi del mar Tirreno, il fermo e' facoltativo per impresa di pesca ed e' fissato nel mese di settembre. 3. Le navi componenti la flotta a strascico, traino pelagico e turbosoffiante autorizzate sulla licenza ad operare anche con altri sistemi di pesca, previa esplicita richiesta dell'armatore, possono essere esentate dal capo del compartimento d'iscrizione dall'attuazione del fermo biologico; tale esenzione comporta la rinuncia automatica all'utilizzazione del sistema a strascico, traino pelagico e turbosoffiante da cinque giorni prima a quaranta giorni dopo il periodo di riposo biologico di cui ai precedenti articoli 2 e 3. Tale rinuncia deve essere annotata a cura della autorita' marittima sulla licenza di pesca.