Art. 5.
  1. Le unita' iscritte nei compartimenti  marittimi  dell'Adriatico,
adibite  per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondita' nello
Ionio e  nel  Tirreno,  effettuano  obbligatoriamente  il  fermo  nel
periodo  fissato  per  le  navi  iscritte nei compartimenti marittimi
dello Ionio e del Tirreno con ritorno nel porto d'iscrizione entro il
giorno precedente quello di inizio del fermo.