Art. 5. 1. Le unita' iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondita' nello Ionio e nel Tirreno, effettuano obbligatoriamente il fermo nel periodo fissato per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno con ritorno nel porto d'iscrizione entro il giorno precedente quello di inizio del fermo.