Art. 6.
  1. Durante il periodo di fermo e' consentita, senza  disarmo  della
nave,   l'esecuzione   di  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche  per  il
rinnovo  dei  certificati di sicurezza in scadenza durante il periodo
del fermo stesso.
  2.  Ai  fini  della  realizzazione  delle  operazioni  di  cui   al
precedente  comma,  le  navi  possono,  durante  il periodo di fermo,
raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni  stesse,
cosi'  come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco
delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione  dell'ufficio
marittimo presso il quale e' stato iniziato il fermo.
  3.  L'autorizzazione  al  trasferimento  e'  rilasciata per il solo
periodo di tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove
saranno realizzate le operazioni.