Art. 6. 1. Durante il periodo di fermo e' consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza in scadenza durante il periodo del fermo stesso. 2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, le navi possono, durante il periodo di fermo, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale e' stato iniziato il fermo. 3. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il solo periodo di tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.