Art. 7. 1. A cura dell'armatore devono essere depositati, presso gli uffici marittimi entro il giorno precedente a quello di inizio del periodo di fermo, nell'orario fissato da ciascun ufficio in modo da tener conto, per quanto, possibile, del ritorno dalla giornata di pesca, i documenti di bordo dell'unita' che effettua il fermo e, per quelle unita' per le quali sia stato gia' rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 2. Entro tre giorni dall'inizio del fermo, per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorita' marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di identificazione della nave e la data di inizio del fermo dell'unita'. 3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, la nave non puo' essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui al precedente art. 6. 4. Ai fini della corresponsione del premio di fermo biologico, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unita' abilitate all'uso dell'attrezzo turbosoffiante che hanno effettuato il secondo mese di fermo bilogico, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 giugno 1993, nel mese di maggio o giugno.