Art. 7.
  1. A cura dell'armatore devono essere depositati, presso gli uffici
marittimi entro il giorno precedente a quello di inizio  del  periodo
di  fermo,  nell'orario  fissato  da ciascun ufficio in modo da tener
conto, per quanto, possibile, del ritorno dalla giornata di pesca,  i
documenti  di  bordo  dell'unita' che effettua il fermo e, per quelle
unita' per le quali sia stato gia' rilasciato, anche il  libretto  di
controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
  2. Entro tre giorni dall'inizio del fermo, per le navi dislocate in
un  porto  diverso  da  quello  di iscrizione, l'autorita' marittima,
presso il cui ufficio sono stati depositati  i  documenti  di  bordo,
comunica   all'ufficio   marittimo   d'iscrizione   gli   estremi  di
identificazione della nave e la data di inizio del fermo dell'unita'.
  3. Effettuata la consegna dei  documenti  di  bordo  ai  sensi  dei
precedenti  commi  1 e 2, la nave non puo' essere trasferita in altro
porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui al precedente art. 6.
  4. Ai fini della corresponsione del premio di fermo  biologico,  le
disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano alle unita'
abilitate all'uso dell'attrezzo turbosoffiante che  hanno  effettuato
il  secondo  mese di fermo bilogico, ai sensi dell'art. 1 del decreto
ministeriale 15 giugno 1993, nel mese di maggio o giugno.