Art. 9.
  1. Il premio di fermo biologico e'  corrisposto  a  condizione  che
l'unita' da pesca:
    a)  sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori
e galleggianti, nonche' annotata nei registri delle imprese di pesca;
    b) sia abilitata ai sensi dell'art. 4  della  legge  17  febbraio
1982,  n.  41,  all'esercizio  della  pesca  a  strascico  e/o traino
pelagico e/o con attrezzo turbosoffiante  e  sia  in  possesso  delle
relative attrezzature nel periodo stabilito per il fermo, nonche' sia
in armamento durante il medesimo periodo;
    c)  risulti  convenientemente  armata  ed  equipaggiata, ai sensi
dell'art.  164  del  codice   della   navigazione,   abilitata   alla
navigazione  e  all'esercizio  della  pesca con i sistemi di cui alla
lettera precedente per almeno centoventi giorni nel  corso  dell'anno
civile  precedente  a  quello del fermo; in tale periodo la nave deve
risultare nella disponibilita'  dell'armatore  o  della  societa'  di
armamento.
 2.  Nel  caso  in  cui  la  nave  oggetto del fermo abbia sostituito
un'altra nave, gia' in possesso dell'armatore  o  della  societa'  di
armamento, e' necessario che l'unita' sostituita risulti essere stata
in  possesso  del  requisito  di  cui alla lettera c) del comma 1 del
presente articolo.
  3. Nel caso in cui la nave per la quale si richiede  il  premio  di
fermo  sia  stata oggetto di cambio armatore o societa' di armamento,
e' necessario che la stessa risulti in possesso del requisito di  cui
alla  lettera  c)  del  comma  1  del presente articolo e il relativo
premio sara' corrisposto all'armatore che ha ottemperato  all'obbligo
del fermo biologico.
  4.  Il  premio  di  fermo  biologico  e'  corrisposto,  inoltre,  a
condizione che l'armatore o la societa' di armamento:
    a) abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel
presente decreto;
    b) sia iscritto nei registri delle imprese di pesca;
    c)  non  sia  incorso  in  provvedimenti  sanzionatori  comminati
dall'autorita'  giudiziaria  per  violazione di norme sulla pesca, in
base ai quali sia stata inibita l'attivita' di pesca, anche  per  una
sola frazione del periodo di fermo.
  5.  La  mancanza  di  una  sola delle condizioni di cui al presente
articolo comporta l'inammissibilita' della domanda di  corresponsione
del  premio,  pur  rimanendo l'obbligo per l'armatore di osservare il
fermo nel periodo stabilito.
  6. E' comunque consentito il pagamento del premio nel caso di  nave
pignorata   allorche'   non  sia  impedito  all'armatore  l'esercizio
dell'attivita' di pesca e la nave risulti in possesso  di  tutti  gli
altri requisiti prescritti dal presente decreto.
  7.  Le  disposizioni del presente articolo sono valide anche per le
imprese di pesca che effettuano facoltativamente il fermo.