ALLEGATO Art. 6. (Comma unico). Sono organi della Fondazione: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio di amministrazione; c) il colleggio sindacale. Art. 8. (Comma 1). La qualita' di socio si acquista: (Omissis). b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni: (Omissis); uno dal comune di Scarnafigi; uno dalla comunita' montana Valli Po Bronda Infernotto - Paesana; uno dalla comunita' montana Valle Varaita - Sampeyre; c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni: (Omissis); due da I Filarmonici di Torino - Scuola di alto perfezionamento musicale - Soc. coop. a r.l. - Torino; due dall'Associazione di studi sul Saluzzese - Saluzzo; (Omissis). d) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni: quattro dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - C.C.I.A.A. - Cuneo; due dall'Unione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Cuneo; (Omissis). Art. 9. (Comma 1). L'assemblea dei soci delibera: sulla elezione dei soci di sua competenza; sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione; sulla elezione dei componenti del collegio sindacale; sulla misura delle indennita' di carica per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche' sulla determinazione del rimborso - anche in misura forfettaria - delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico; sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione e da almeno un terzo dei soci; sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali. (Omissis). Art. 12. (Comma 1). Il consiglio di amministrazione e' composto da undici membri. (Comma 2). I consiglieri vengono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. (Comma 3). La nomina produce immediatamente i suoi effetti purche' venga accettata espressamente o implicitamente. La nomina .. (Omissis). (Omissis). (Comma 5). Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente. (Comma 6). I consiglieri non devono versare in alcuna delle situazioni impeditive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, art. 5. (Omissis). Art. 14. (Omissis). (Comma 4). L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun amministratore della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma non potra' superare il doppio del compenso piu' alto previsto per le cariche di cui al precedente comma. L'ammontare eccedente detta soglia dovra' essere attribuito alla Fondazione. Art. 17. (Omissis). (Comma 2). Essi sono nominati dall'assemblea dei soci ed almeno uno di essi deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o all'istituendo registro dei revisori contabili. (Comma 3). Assume la presidenza del collegio il sindaco iscritto nel ruolo o nel registro sopra richiamati; in caso di pluralita' di iscritti, il piu', anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'. (Omissis). (Ultimo comma). L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma non potra' superare il doppio del compenso piu' alto previsto per le cariche di cui al precedente comma. L'ammontare eccedente detta soglia dovra' essere attribuito alla Fondazione. Art. 18. (Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai restanti componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale spetta una indennita' di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalita' di erogazione definite dal consiglio di amministrazione. (Comma 2). Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale spetta, altresi', il rimborso - anche in forma forfettaria - delle spese sostenute in ragione del loro incarico. (Comma 3). Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi. Art. 19. (Omissis). (Comma 4). I proventi dell'esercizio saranno cosi' destinati: a) una quota non inferiore ai cinque decimi dei proventi derivanti dalla partecipazione nella societa' per azioni conferitaria verra' accantonata a riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' .. (Omissis); (Omissis). (Comma 5). Il consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo per l'anno successivo e lo sottopone, entro il 31 maggio di ogni anno, all'assemblea dei soci per l'approvazione. Omissis). Art. 25. (Comma 1). Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione si applicano le incompatibilita' con le cariche amministrative e di controllo nella societa' conferitaria e nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio previste da norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti. Nel caso in cui l'incompatibilita' fra piu' cariche comporti l'opzione per una di esse, si intende che - qualora l'opzione non sia esercitata entro i termini previsti - l'interessato decade automaticamente dalla sua carica nella Fondazione. (Comma 2). Il presidente ed il vice presidente di nomina ministeriale, nonche' gli altri componenti del consiglio di amministrazione ed i membri del collegio sindacale, compatibilmente con la previsione di cui al precedente comma, in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data medesima.