(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 6.
   (Comma unico). Sono organi della Fondazione:
     a) l'assemblea dei soci;
     b) il consiglio di amministrazione;
     c) il colleggio sindacale.
                               Art. 8.
   (Comma 1). La qualita' di socio si acquista:
    (Omissis).
     b) con dichiarazione del consiglio  di  amministrazione,  previo
accertamento  della  sussistenza  dei requisiti previsti dal presente
statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni:
    (Omissis);
     uno dal comune di Scarnafigi;
     uno  dalla  comunita'  montana  Valli  Po  Bronda  Infernotto  -
Paesana;
     uno dalla comunita' montana Valle Varaita - Sampeyre;
     c)  con  dichiarazione  del consiglio di amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti  previsti  dal  presente
statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni:
    (Omissis);
     due  da I Filarmonici di Torino - Scuola di alto perfezionamento
musicale - Soc. coop. a r.l. - Torino;
     due dall'Associazione di studi sul Saluzzese - Saluzzo;
    (Omissis).
    d) con dichiarazione del  consiglio  di  amministrazione,  previo
accertamento  della  sussistenza  dei requisiti previsti dal presente
statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni:
     quattro dalla camera di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura - C.C.I.A.A. - Cuneo;
     due  dall'Unione  del  commercio del turismo e dei servizi della
provincia di Cuneo;
    (Omissis).
                               Art. 9.
   (Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:
    sulla elezione dei soci di sua competenza;
    sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;
    sulla elezione dei componenti del collegio sindacale;
    sulla misura delle indennita' di  carica  per  i  componenti  del
consiglio  di amministrazione e del collegio sindacale, nonche' sulla
determinazione del rimborso - anche in  misura  forfettaria  -  delle
spese  sostenute  dagli  amministratori  e dai sindaci in ragione del
loro incarico;
    sulle   eventuali   proposte   formulate   dal    consiglio    di
amministrazione e da almeno un terzo dei soci;
    sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.
   (Omissis).
                              Art. 12.
   (Comma  1).  Il consiglio di amministrazione e' composto da undici
membri.
   (Comma 2). I consiglieri vengono nominati dall'assemblea dei  soci
nel  proprio  seno;  durano  in  carica quattro anni e possono essere
rieletti.
   (Comma 3). La nomina produce immediatamente i suoi effetti purche'
venga   accettata   espressamente  o  implicitamente.  La  nomina  ..
(Omissis).
   (Omissis).
   (Comma 5). Il consiglio di  amministrazione  sceglie  tra  i  suoi
membri il presidente ed il vice presidente.
   (Comma  6).  I  consiglieri  non  devono  versare  in alcuna delle
situazioni  impeditive  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, art. 5.
   (Omissis).
                              Art. 14.
  (Omissis).
   (Comma 4). L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti
a  ciascun  amministratore  della Fondazione per le cariche di cui al
precedente comma non potra' superare il doppio del compenso piu' alto
previsto per le cariche  di  cui  al  precedente  comma.  L'ammontare
eccedente detta soglia dovra' essere attribuito alla Fondazione.
                              Art. 17.
  (Omissis).
   (Comma  2).  Essi  sono nominati dall'assemblea dei soci ed almeno
uno di essi deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti o all'istituendo registro dei revisori contabili.
   (Comma 3). Assume la presidenza del collegio il  sindaco  iscritto
nel  ruolo  o nel registro sopra richiamati; in caso di pluralita' di
iscritti,  il  piu',  anziano  di  carica  e,  in  caso   di   nomina
contemporanea, il piu' anziano di eta'.
   (Omissis).
   (Ultimo  comma).  L'ammontare  complessivo  dei  compensi  annuali
rivenienti a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche  di  cui
al  precedente  comma non potra' superare il doppio del compenso piu'
alto previsto per le cariche di cui al precedente comma.  L'ammontare
eccedente detta soglia dovra' essere attribuito alla Fondazione.
                              Art. 18.
   (Comma   1).  Al  presidente,  al  vice  presidente,  ai  restanti
componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio
sindacale spetta una indennita' di carica costituita da  un  compenso
annuo  fisso  in  rapporto  alle  funzioni  svolte  e  da medaglie di
presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi  collegiali
statutariamente previsti, nella misura determinata dall'assemblea dei
soci  e  secondo  modalita'  di  erogazione definite dal consiglio di
amministrazione.
   (Comma 2). Ai componenti del consiglio di  amministrazione  e  del
collegio  sindacale  spetta,  altresi',  il rimborso - anche in forma
forfettaria - delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
   (Comma 3). Non  e'  consentito  il  cumulo  di  piu'  medaglie  di
presenza  in  una  medesima  giornata,  anche  per riunioni di organi
diversi.
                              Art. 19.
   (Omissis).
   (Comma 4). I proventi dell'esercizio saranno cosi' destinati:
     a) una  quota  non  inferiore  ai  cinque  decimi  dei  proventi
derivanti dalla partecipazione nella societa' per azioni conferitaria
verra' accantonata a riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti
di capitale della societa' .. (Omissis);
    (Omissis).
   (Comma  5).  Il  consiglio  di  amministrazione redige il bilancio
preventivo per l'anno successivo e lo sottopone, entro il  31  maggio
di ogni anno, all'assemblea dei soci per l'approvazione.
   Omissis).
                              Art. 25.
   (Comma   1).  Ai  componenti  degli  organi  amministrativi  e  di
controllo della Fondazione si applicano le  incompatibilita'  con  le
cariche  amministrative  e di controllo nella societa' conferitaria e
nelle societa' ed enti che con essa compongono il  gruppo  creditizio
previste  da  norme  legislative  e  regolamentari  tempo  per  tempo
vigenti. Nel caso in cui l'incompatibilita' fra piu' cariche comporti
l'opzione per una di esse, si intende che - qualora l'opzione non sia
esercitata  entro  i  termini   previsti   -   l'interessato   decade
automaticamente dalla sua carica nella Fondazione.
   (Comma   2).  Il  presidente  ed  il  vice  presidente  di  nomina
ministeriale,  nonche'  gli  altri  componenti   del   consiglio   di
amministrazione  ed  i membri del collegio sindacale, compatibilmente
con la previsione di cui al precedente comma, in carica alla data  di
entrata  in  vigore  delle  modifiche  al presente statuto, rimangono
ciascuno nella propria  carica  fino  alla  scadenza  dei  rispettivi
mandati in corso alla data medesima.