IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,
che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o  scelta
ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  306  del  31  dicembre  1993,  concernente
l'integrazione del programma di  emissioni  numismatiche  per  l'anno
1993;
  Visto  l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la
coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative  anche
nei  tagli  da  lire  mille,  cinquemila,  diecimila, cinquantamila e
centomila;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Ritenuta l'opportunita' di emettere  una  moneta  d'argento  da  L.
5.000    celebrativa    del    650    anniversario   dell'istituzione
dell'Universita' di Pisa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere  monete  d'argento
da   L.  5.000  celebrative  del  650  anniversario  dell'istituzione
dell'Universita' di Pisa, da fornire,  in  appositi  contenitori,  ad
enti, associazioni e privati italiani o stranieri.