Art. 5.
  E'  approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle
descrizioni  tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti
ed  all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del
presente decreto.
  Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni,
  saranno  riprodotte  in  piombo  e  depositate presso l'Archivio di
  Stato.
Il presente decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO