IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416; Visti gli articoli 1 e 2, comma secondo, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421; Visto l'avviso di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1994, concernente il predetto decreto-legge; E M A N A la seguente ordinanza: Art. 1. 1. Il prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale che i soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono tenuti a pubblicare entro il 31 agosto di ogni anno su tutte le testate edite, unitamente allo stato patrimoniale ed al conto economico, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, deve essere redatto secondo il modello allegato alla presente ordinanza.