IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
   Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;
   Visti gli articoli 1 e 2,  comma  secondo,  del  decreto-legge  30
giugno 1994, n. 421;
   Visto  l'avviso  di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 154 del 4 luglio 1994, concernente il predetto decreto-legge;
                              E M A N A
                       la seguente ordinanza:
                               Art. 1.
   1. Il prospetto di  dettaglio  delle  voci  di  bilancio  relative
all'esercizio   dell'attivita'  editoriale  che  i  soggetti  di  cui
all'art. 11, comma secondo, numeri 1 e 2, della legge 5 agosto  1981,
n.  416,  sono tenuti a pubblicare entro il 31 agosto di ogni anno su
tutte le testate edite, unitamente  allo  stato  patrimoniale  ed  al
conto  economico, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30
giugno 1994, n. 421, deve essere redatto secondo il modello  allegato
alla presente ordinanza.