(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                 Istruzioni per l'uso delle tabelle
   Ai fini dell'applicazione delle tabelle allegate si deve procedere
come indicato nelle fasi seguenti:
    1) determinare l'eta' dell'assicurato in anni interi  al  momento
della presentazione della domanda, trascurando i periodi inferiori ai
sei mesi e considerando anno intero i periodi pari o superiori ai sei
mesi;
    2)  determinare l'anzianita' contributiva dell'assicurato, sempre
in anni  interi  operando  come  previsto  al  precedente  punto  1),
rilevando  sia  l'anzianita' effettiva al momento della presentazione
della domanda sia l'anzianita' complessiva derivante  dalla  avvenuta
ricongiunzione;
    3) ricercare il coefficiente da applicare, nella tabella al sesso
dell'assicurato,  all'incrocio  tra  la  riga corrispondente all'eta'
calcolata al punto 1)  e  la  colonna  corrispondente  all'anzianita'
complessiva calcolata come indicato al punto 2);
    4)  determinare  l'importo  della pensione da acquisire a seguito
dell'operazione di ricongiunzione, applicando le  norme  in  atto  al
momento  della  richiesta  e  calcolare la differenza tra l'ammontare
della pensione spettante dopo la ricongiunzione  e  quella  calcolata
prima dell'operazione;
    5)  il prodotto tra il coefficiente di cui al punto 3) e la quota
di pensione determinata come specificato  al  punto  4)  fornisce  il
valore  della  riserva matematica, da arrotondare alle 1000 lire piu'
vicine.
   Per i soggetti che avendo  presentato  domanda  di  ricongiunzione
abbiano  conseguito il diritto alle prestazioni della legge 18 agosto
1962, n. 1357, i coefficienti per  la  individuazione  della  riserva
matematica sono ridotti al 30% (trenta per cento).
   Si  ribadisce  ancora  una  volta  che,  se l'assicurato a seguito
dell'operazione di ricongiunzione matura il diritto a pensione  o  se
il  richiedente  risulta  gia'  pensionato  (diretto o superstite), i
coefficienti da applicare  sono  quelli  riportati  nel  decreto  del
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale del 29 febbraio 1988
relativo ai lavori autonomi. Ovviamente in tale  caso  devono  essere
seguite   le   relative  istruzioni  allegate  al  decreto  stesso  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1988.

      Visto: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                              MASTELLA



    ---->  Vedere ALLEGATO da Pag. 20 a Pag. 23 della G.U.  <----