ALLEGATO Istruzioni per l'uso delle tabelle Ai fini dell'applicazione delle tabelle allegate si deve procedere come indicato nelle fasi seguenti: 1) determinare l'eta' dell'assicurato in anni interi al momento della presentazione della domanda, trascurando i periodi inferiori ai sei mesi e considerando anno intero i periodi pari o superiori ai sei mesi; 2) determinare l'anzianita' contributiva dell'assicurato, sempre in anni interi operando come previsto al precedente punto 1), rilevando sia l'anzianita' effettiva al momento della presentazione della domanda sia l'anzianita' complessiva derivante dalla avvenuta ricongiunzione; 3) ricercare il coefficiente da applicare, nella tabella al sesso dell'assicurato, all'incrocio tra la riga corrispondente all'eta' calcolata al punto 1) e la colonna corrispondente all'anzianita' complessiva calcolata come indicato al punto 2); 4) determinare l'importo della pensione da acquisire a seguito dell'operazione di ricongiunzione, applicando le norme in atto al momento della richiesta e calcolare la differenza tra l'ammontare della pensione spettante dopo la ricongiunzione e quella calcolata prima dell'operazione; 5) il prodotto tra il coefficiente di cui al punto 3) e la quota di pensione determinata come specificato al punto 4) fornisce il valore della riserva matematica, da arrotondare alle 1000 lire piu' vicine. Per i soggetti che avendo presentato domanda di ricongiunzione abbiano conseguito il diritto alle prestazioni della legge 18 agosto 1962, n. 1357, i coefficienti per la individuazione della riserva matematica sono ridotti al 30% (trenta per cento). Si ribadisce ancora una volta che, se l'assicurato a seguito dell'operazione di ricongiunzione matura il diritto a pensione o se il richiedente risulta gia' pensionato (diretto o superstite), i coefficienti da applicare sono quelli riportati nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 febbraio 1988 relativo ai lavori autonomi. Ovviamente in tale caso devono essere seguite le relative istruzioni allegate al decreto stesso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1988. Visto: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MASTELLA ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 20 a Pag. 23 della G.U. <----