Art. 2.
                    Accertamento delle condizioni
  1. La situazione di squilibrio per le forme pensionistiche  di  cui
all'art.  1 e' accertata sulla base del bilancio tecnico-attuariale e
relativa relazione, che costituisce parte  integrante  dello  stesso,
riferito  alla  data  di entrata in vigore del decreto, ovvero a data
posteriore, ove non siano intervenute, successivamente alla  predetta
data   di   entrata  in  vigore  del  decreto,  modifiche  statutarie
concernenti le prestazioni o il  finanziamento,  con  riferimento  ai
soli iscritti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
  2.  Il bilancio tecnico di cui al comma 1 e' redatto da un attuario
iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n.
194, ed e' sottoscritto dal legale rappresentante  del  fondo  e,  se
distinto,  dal  responsabile del fondo stesso nonche', ove esistente,
dal presidente dell'organo di controllo del fondo o del  soggetto  al
cui interno e' istituito il fondo medesimo.
  3.   Al   fine   della  determinazione  delle  poste  del  bilancio
tecnico-attuarialedi cui al comma 1:
    a) i tassi annui di inflazione da  adottare  per  il  periodo  di
riferimento  delle elaborazioni sono quelli contenuti nella relazione
previsionale e programmatica per il triennio 1994-1996. Per gli  anni
di  elaborazione successivi e' utilizzato il tasso programmato per il
1996;
    b) i tassi di incremento delle basi di riferimento per il calcolo
delle contribuzioni e delle prestazioni dovranno essere di norma  non
superiori al tasso di inflazione di cui alla lettera a). In ogni caso
la  differenza  fra  il tasso di incremento delle basi di riferimento
come sopra specificato e quello di incremento delle  prestazioni  non
potra' essere superiore a mezzo punto percentuale;
    c)   il   tasso   annuo   di   interesse,  da  adottare  ai  fini
dell'attualizzazione, non  potra'  essere  superiore  al  minore  dei
seguenti tre tassi:
    tasso annuo di inflazione di cui alla lettera a) aumentato di tre
punti percentuali;
    tasso  effettivo  netto  di  rendimento  del patrimonio del fondo
rilevato nell'anno precedente a quello in cui viene  fatta  la  stima
attuariale  o  nello  stesso anno, se la data di riferimento e' il 31
dicembre;
    tasso annuo all'emissione dei  BOT  a  tre  mesi,  di  precedente
emissione piu' vicina alla data della valutazione attuariale;
    d)  il  tasso di cui alla lettera c) non potra', comunque, essere
inferiore di piu' di mezzo punto percentuale rispetto al  minore  dei
tre tassi indicati nella lettera c).
  4.  Nella  relazione  attuariale che accompagna il bilancio tecnico
dovra'  essere  indicata  l'aliquota  di  equilibrio.  La   relazione
attuariale  dovra'  contenere  la  proiezione  relativa alla dinamica
annua delle entrate e delle uscite del  fondo  pensione  nel  periodo
temporale considerato.
  5.  Il  bilancio  e  la relativa relazione, di cui al comma 1, sono
corredati, ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter, del decreto, del piano
tecnico-attuariale di riequilibrio finanziario della gestione, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), redatto ai sensi dei commi  2  e  3,
lettere a) e b). Per il tasso annuo di interesse nonche' per il tasso
di  incremento  delle basi di riferimento, potranno adottarsi ipotesi
diverse da quelle previste al comma  3,  lettere  b),  c)  e  d),  se
adeguatamente  motivate.  Il piano di riequilibrio tecnico-attuariale
dovra' determinare, nel termine di otto anni dalla data di emanazione
del decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  di
cui  all'art.  4,  comma  3,  del  decreto,  tenuto conto delle nuove
iscrizioni che saranno consentite ai sensi dell'art. 18, comma 8-bis,
del medesimo decreto e con  riferimento  alle  contribuzioni  e  alle
prestazioni  nonche'  al  patrimonio,  le  condizioni  necessarie per
assicurare l'assolvimento degli impegni diretti e  indiretti  assunti
nei  confronti  di tutti gli iscritti alla scadenza del termine sopra
indicato.