Art. 2. Accertamento delle condizioni 1. La situazione di squilibrio per le forme pensionistiche di cui all'art. 1 e' accertata sulla base del bilancio tecnico-attuariale e relativa relazione, che costituisce parte integrante dello stesso, riferito alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero a data posteriore, ove non siano intervenute, successivamente alla predetta data di entrata in vigore del decreto, modifiche statutarie concernenti le prestazioni o il finanziamento, con riferimento ai soli iscritti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. 2. Il bilancio tecnico di cui al comma 1 e' redatto da un attuario iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ed e' sottoscritto dal legale rappresentante del fondo e, se distinto, dal responsabile del fondo stesso nonche', ove esistente, dal presidente dell'organo di controllo del fondo o del soggetto al cui interno e' istituito il fondo medesimo. 3. Al fine della determinazione delle poste del bilancio tecnico-attuarialedi cui al comma 1: a) i tassi annui di inflazione da adottare per il periodo di riferimento delle elaborazioni sono quelli contenuti nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 1994-1996. Per gli anni di elaborazione successivi e' utilizzato il tasso programmato per il 1996; b) i tassi di incremento delle basi di riferimento per il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni dovranno essere di norma non superiori al tasso di inflazione di cui alla lettera a). In ogni caso la differenza fra il tasso di incremento delle basi di riferimento come sopra specificato e quello di incremento delle prestazioni non potra' essere superiore a mezzo punto percentuale; c) il tasso annuo di interesse, da adottare ai fini dell'attualizzazione, non potra' essere superiore al minore dei seguenti tre tassi: tasso annuo di inflazione di cui alla lettera a) aumentato di tre punti percentuali; tasso effettivo netto di rendimento del patrimonio del fondo rilevato nell'anno precedente a quello in cui viene fatta la stima attuariale o nello stesso anno, se la data di riferimento e' il 31 dicembre; tasso annuo all'emissione dei BOT a tre mesi, di precedente emissione piu' vicina alla data della valutazione attuariale; d) il tasso di cui alla lettera c) non potra', comunque, essere inferiore di piu' di mezzo punto percentuale rispetto al minore dei tre tassi indicati nella lettera c). 4. Nella relazione attuariale che accompagna il bilancio tecnico dovra' essere indicata l'aliquota di equilibrio. La relazione attuariale dovra' contenere la proiezione relativa alla dinamica annua delle entrate e delle uscite del fondo pensione nel periodo temporale considerato. 5. Il bilancio e la relativa relazione, di cui al comma 1, sono corredati, ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter, del decreto, del piano tecnico-attuariale di riequilibrio finanziario della gestione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), redatto ai sensi dei commi 2 e 3, lettere a) e b). Per il tasso annuo di interesse nonche' per il tasso di incremento delle basi di riferimento, potranno adottarsi ipotesi diverse da quelle previste al comma 3, lettere b), c) e d), se adeguatamente motivate. Il piano di riequilibrio tecnico-attuariale dovra' determinare, nel termine di otto anni dalla data di emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, tenuto conto delle nuove iscrizioni che saranno consentite ai sensi dell'art. 18, comma 8-bis, del medesimo decreto e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni nonche' al patrimonio, le condizioni necessarie per assicurare l'assolvimento degli impegni diretti e indiretti assunti nei confronti di tutti gli iscritti alla scadenza del termine sopra indicato.