Art. 3. Contenuto della documentazione di corredo 1. La documentazione, da inoltrare nei termini indicati all'art. 4, comma 1, deve essere costituita da: a) copia della fonte istitutiva del fondo pensione per la parte concernente l'istituzione della forma pensionistica complementare; b) copia dell'atto costitutivo del fondo pensione, ovvero della delibera di formazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 2117 del codice civile; c) copia dello statuto del fondo, certificato conforme a quello vigente e, se differente, copia dello statuto vigente alla data di entrata in vigore del decreto; d) elenco dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo del fondo con l'indicazione delle deleghe in materia di amministrazione e gestione; e) copia degli ultimi due bilanci consuntivi approvati, corredati delle rispettive relazioni; f) andamento delle iscrizioni nell'ultimo quinquennio; g) previsioni sugli iscritti futuri con nota esplicativa delle ipotesi; h) andamento dei pensionamenti nell'ultimo quinquennio; i) dati e notizie sulle retribuzioni medie annue e sulle prestazioni medie annue dell'ultimo quinquennio e relative ipotesi di sviluppo, con nota esplicativa; l) dettaglio dei rendimenti degli investimenti del fondo, per categoria, e dettaglio delle spese; m) bilancio tecnico-attuariale e relativa relazione, di cui all'art. 2, corredato del piano di riequilibrio finanziario della gestione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).