Art. 3.
              Contenuto della documentazione di corredo
  1. La documentazione, da inoltrare nei termini indicati all'art. 4,
comma 1, deve essere costituita da:
    a) copia della fonte istitutiva del fondo pensione per  la  parte
concernente l'istituzione della forma pensionistica complementare;
    b)  copia  dell'atto costitutivo del fondo pensione, ovvero della
delibera di formazione del patrimonio, ai sensi  dell'art.  2117  del
codice civile;
    c)  copia  dello statuto del fondo, certificato conforme a quello
vigente e, se differente, copia dello statuto vigente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto;
    d)  elenco  dei  componenti  gli  organi  di amministrazione e di
controllo del fondo con l'indicazione delle  deleghe  in  materia  di
amministrazione e gestione;
    e) copia degli ultimi due bilanci consuntivi approvati, corredati
delle rispettive relazioni;
    f) andamento delle iscrizioni nell'ultimo quinquennio;
    g)  previsioni  sugli  iscritti futuri con nota esplicativa delle
ipotesi;
    h) andamento dei pensionamenti nell'ultimo quinquennio;
    i)  dati  e  notizie  sulle  retribuzioni  medie  annue  e  sulle
prestazioni medie annue dell'ultimo quinquennio e relative ipotesi di
sviluppo, con nota esplicativa;
    l)  dettaglio  dei  rendimenti  degli investimenti del fondo, per
categoria, e dettaglio delle spese;
    m) bilancio  tecnico-attuariale  e  relativa  relazione,  di  cui
all'art.  2,  corredato  del  piano di riequilibrio finanziario della
gestione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).