Art. 2.
  1.  In  attesa  dell'emanazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (a), la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria e' attribuita agli  assistenti  capo
della  Polizia  di  Stato  e  del  Corpo della polizia penitenziaria,
nonche' agli appuntati scelti dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo
della  guardia  di  finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo
superamento  del   corso   previsto   dai   rispettivi   ordinamenti,
indipendentemente dall'anzianita' di grado o di qualifica rivestita.
  2.  Al  personale  di  cui  al comma 1 la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria ed il  relativo  trattamento  economico  previsto
dall'articolo  3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (a), sono
attribuiti a decorrere dal primo giorno  del  semestre  successivo  a
quello  in  cui  gli interessati hanno utilmente frequentato il corso
prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal
1 gennaio 1994, lo  scatto  gerarchico  previsto  dall'articolo  138,
penultimo  comma,  della  legge  11 luglio 1980, n. 312, e successive
modificazioni (b), connesso alla qualifica o grado di provenienza  e'
contestualmente   riassorbito   con   il   passaggio  al  VI  livello
retributivo. Nei confronti  degli  assistenti  capo  U.P.G.  e  degli
appuntati  scelti  U.P.G., ai quali e' stato attribuito il VI livello
retributivo anteriormente al 1 gennaio 1994, lo scatto  tabellare  in
tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianita'.
Limitatamente   all'attribuzione   del   trattamento  stipendiale,  a
decorrere dal 1 gennaio 1994, non trovano ulteriore  applicazione  le
disposizioni  dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e
dell'articolo 23, comma 4, della legge 1 febbraio 1989,  n.  53  (c),
dell'articolo   13,   comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni   (d),  nonche'  quelle  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (e).
  3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della  legge  6  marzo
1992, n. 216 (a), e' interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel
senso  che  l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti
capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di
entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992  (a),  decorre
dal  1  gennaio  1993,  indipendentemente  dalla  collocazione  degli
interessati in posizione transitoria.
 
             (a) Si trascrive il testo dell'art.  3  della  legge  n.
          216/1992  (entrata in vigore il 22 marzo 1992), gia' citata
          nella nota (a) all'art. 1:
             "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,  entro  il  31   dicembre   1992,   su   proposta,
          rispettivamente,  dei  Ministri dell'interno, della difesa,
          delle finanze, di grazia e giustizia e  dell'agricoltura  e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica e del tesoro, decreti  legislativi  contenenti  le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
          e direttivi e gradi corrispondenti, per il  riordino  delle
          carriere,  delle  attribuzioni e dei trattamenti economici,
          allo  scopo  di  conseguire  una disciplina omogenea, fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali   di  Stato,  nonche'  le  attribuzioni  delle
          autorita' di pubblica  sicurezza,  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni  di  legge.  Per  il  personale delle Forze di
          polizia i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre  su
          proposta  dei  Ministri  interessati e con la concertazione
          del Ministro dell'interno.
             2. Gli schemi di decreto legislativo  saranno  trasmessi
          alle  organizzazioni  sindacali  del  personale interessato
          maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale  e  agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano  esprimere  il  proprio  parere entro il termine di
          trenta  giorni  dalla  ricezione   degli   schemi   stessi,
          trascorso  il  quale  il parere si intende favorevole. Essi
          saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre  mesi  prima  della
          scadenza  del  termine  di  cui  al  comma 1, al Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei deputati e del Senato  della  Repubblica  esprimano  il
          proprio  parere  secondo  le  modalita' di cui all'art. 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
             3. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione dei  compiti  e  dei  connessi  trattamenti
          economici  sia conseguita attraverso le revisione di ruoli,
          gradi e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante  la
          soppressione   di   qualifiche  o  gradi,  ovvero  mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione  delle  relative  dotazioni organiche, ferme
          restando le dotazioni organiche complessive  previste  alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi  potranno  prevedere  che:  a)  per l'accesso a
          determinati  ruoli,  gradi   e   qualifiche,   ovvero   per
          l'attribuzione  di  specifiche  funzioni  sia  stabilito il
          superamento di un concorso pubblico, per  esami,  al  quale
          sono  ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
          di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso  a
          ruoli,  gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
          limite massimo del 30 per cento  dei  posti  disponibili  e
          mediante   concorso   interno,  per  titoli  ed  esami,  al
          personale  appartenente  al  ruolo,   grado   o   qualifica
          immediatamente   sottostante  in  possesso  di  determinate
          anzianita' di  servizio,  anche  se  privo  del  prescritto
          titolo   di   studio.   Il   limite  predetto  puo'  essere
          diversamente definito per il solo accesso dai  ruoli  degli
          assistenti   e   degli   agenti   ed  equiparati  a  quello
          immediatamente   superiore.   Con   i   medesimi    decreti
          legislativi   saranno   altresi'   previste  le  occorrenti
          disposizioni transitorie.
             4. Al personale che, alla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  riveste  la  qualifica di agente o
          equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1  gennaio  1993,
          il   trattamento  economico  corrispondente  al  V  livello
          retributivo.  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' inoltre
          attribuito il trattamento economico  corrispondente  al  VI
          livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
          possesso  della   qualifica   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
          transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo,  anche
          ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
          agente scelto e di assistente  capo  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta, per l'anno 1992,  una  somma  una  tantum  non
          superiore a L. 500.000 per ciascuno.
             5.  Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          1  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
             (b)  La  legge  n.   312/1980   reca:   "Nuovo   assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato".  Si trascrive il testo del relativo art. 138,
          penultimo comma: "Al personale promosso o nominato a  grado
          o  qualifica  superiore,  nell'ambito  dello stesso livello
          retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al
          2,50 per cento della  classe  di  stipendio  in  godimento,
          riassorbibile  solo  in  caso  di  promozione o di nomina a
          grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello
          retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato  in
          caso  di  acquisizione  di  classi  di stipendio successive
          sulla base della misura di ciascuna classe".
             (c) La legge n.  53/1992  reca:  "Modifiche  alle  norme
          sullo    stato    giuridico    e    sull'avanzamento    dei
          vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
          dei carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza
          nonche'  disposizioni  relative  alla  Polizia di Stato, al
          Corpo degli agenti di custodia e al Corpo  forestale  dello
          Stato".  Si  trascrive il testo delle disposizioni di detta
          legge alle quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art. 13, comma 8. - La data in  cui  e'  attribuita  la
          qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del
          1  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui si e'
          concluso il corso. Dalla medesima data,  al  personale  che
          supera  il  corso  di  cui  al  comma  5  spetta un aumento
          stipendiale nella misura  pari  al  2,50  per  cento  dello
          stipendio  tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e'
          riassorbito in caso di promozione al grado superiore e  non
          costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma
          dell'art.  140 della legge 11 luglio 1980 n. 312".
             "Art.  22,  comma  8.  - La data in cui e' attribuita la
          qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del
          1 gennaio dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  si  e'
          concluso  il  corso.  Dalla  medesima data al personale che
          supera il corso  di  cui  al  comma  5  spetta  un  aumento
          stipendiale  nella  misura  pari  al  2,50  per cento dello
          stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio  e'
          riassorbito  in caso di promozione al grado superiore e non
          costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma
          dell'art.  140 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
             "Art.  23,  comma 4. - Agli appuntati e appuntati scelti
          che al 1 gennaio 1988 rivestano il grado di guardia  scelta
          con anzianita' di grado di anni 10 o di servizio di anni 24
          e'  estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 21,
          secondo le modalita' di cui al comma  16  dell'art.  3  del
          decreto-legge  21  settembre  1987,  n. 387, convertito con
          modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472".
             (d)  Il  D.P.R.  n.  335/1982  reca:  "Ordinamento   del
          personale  della  Polizia  di Stato che espleta funzioni di
          polizia". Si trascrive il testo del relativo art. 13, comma
          1: "Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'art. 9 gli
          assistenti capo con almeno  un  anno  di  anzianita'  nella
          qualifica. Il corso puo' essere ripetuto una sola volta".
             (e)   Il  D.Lgs.  n.  443/1992  reca:  "Ordinamento  del
          personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
          dell'art.  14,  comma  1,  della legge 15 dicembre 1990, n.
          335". Si trascrive il testo dell'art. 12 di detto decreto:
             "Art. 12 (Corso di aggiornamento). - 1. Al corso di  cui
          al  comma 2 dell'art. 4 e' ammesso, a domanda, il personale
          che riveste la qualifica di assistente capo con  almeno  un
          anno di anzianita' nella qualifica.
             2.  Il corso di aggiornamento e' di durata non inferiore
          a trenta giorni,  da  espletarsi,  di  regola  annualmente,
          secondo  modalita'  di attuazione e programmi stabiliti con
          determinazione del direttore generale  dell'Amministrazione
          penitenziaria.
             3.  La  data  in  cui  e'  attribuita  la  qualifica  di
          ufficiale di polizia giudiziaria e' quella  del  1  gennaio
          dell'anno  successivo  a  quello  in  cui si e' concluso il
          corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso
          di  cui  al  comma  2  dell'art.  4,  spetta   un   aumento
          stipendiale  nella  misura  pari  al  2,50  per cento dello
          stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio  e'
          riassorbito in caso di promozione alle qualifiche superiori
          e  non costituisce presupposto per l'applicazione del comma
          5 dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
             4. Nel periodo di servizio di cui al  presente  articolo
          non  vanno  computati  gli anni per i quali gli interessati
          sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche'  i
          periodi  di  detrazione di anzianita' subiti per effetto di
          condanne penali o di sospensioni dal  servizio  per  motivi
          disciplinari".