Art. 2. 1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (a), la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonche' agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianita' di grado o di qualifica rivestita. 2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (a), sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1 gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni (b), connesso alla qualifica o grado di provenienza e' contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo U.P.G. e degli appuntati scelti U.P.G., ai quali e' stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1 gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianita'. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (c), dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni (d), nonche' quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (e). 3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (a), e' interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992 (a), decorre dal 1 gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.
(a) Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 216/1992 (entrata in vigore il 22 marzo 1992), gia' citata nella nota (a) all'art. 1: "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di Stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno. 2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso le revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresi' previste le occorrenti disposizioni transitorie. 4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e' corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno. 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993". (b) La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Si trascrive il testo del relativo art. 138, penultimo comma: "Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe". (c) La legge n. 53/1992 reca: "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato". Si trascrive il testo delle disposizioni di detta legge alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 13, comma 8. - La data in cui e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980 n. 312". "Art. 22, comma 8. - La data in cui e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312". "Art. 23, comma 4. - Agli appuntati e appuntati scelti che al 1 gennaio 1988 rivestano il grado di guardia scelta con anzianita' di grado di anni 10 o di servizio di anni 24 e' estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 21, secondo le modalita' di cui al comma 16 dell'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472". (d) Il D.P.R. n. 335/1982 reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". Si trascrive il testo del relativo art. 13, comma 1: "Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'art. 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo' essere ripetuto una sola volta". (e) Il D.Lgs. n. 443/1992 reca: "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 335". Si trascrive il testo dell'art. 12 di detto decreto: "Art. 12 (Corso di aggiornamento). - 1. Al corso di cui al comma 2 dell'art. 4 e' ammesso, a domanda, il personale che riveste la qualifica di assistente capo con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. 2. Il corso di aggiornamento e' di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalita' di attuazione e programmi stabiliti con determinazione del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 3. La data in cui e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 2 dell'art. 4, spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione alle qualifiche superiori e non costituisce presupposto per l'applicazione del comma 5 dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Nel periodo di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari".