Art. 3.
  1. All'articolo 45 della legge  1  aprile  1981,  n.  121  (a),  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Per  l'ammissione  ai  concorsi per l'assunzione degli ispettori e
dei  commissari  degli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione
civile  dell'interno,  i  limiti  di  eta' previsti dall'articolo 52,
primo comma (a), e dall'articolo 55, primo comma (a), sono elevati  a
40 anni".
  2.  L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge
1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni (a), e' abrogato.
  3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443
(b), dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
   "2-bis.  Per  l'ammissione  al  concorso  di  cui al comma 1 degli
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi  da
quelli  del  personale  del Corpo di polizia penitenziaria, il limite
massimo di eta' previsto dalla lettera b) del  medesimo  comma  1  e'
elevato a quaranta anni".
  4. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232 (c),
il  primo periodo e' sostituito dal seguente:  "E' vietato adibire al
lavoro operativo le appartenenti alla Polizia  di  Stato  durante  la
gestazione  fermo  restando  quanto  previsto dalla legge 30 dicembre
1971, n. 1204 (d)".
  5. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, e'  aggiunto,
in fine (c), il seguente comma:
  "1-bis.  La  disposizione  di  cui  al primo periodo del comma 1 si
applica  anche  al  personale  femminile   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria".
 
             (a)  La  legge  n.  121/1981  reca:  "Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza".    Si
          trascrive  il  testo  vigente dell'art. 45, del primo comma
          dell'art. 52 e dell'art. 55:
             "Art. 45 (come modificato dal  decreto  qui  pubblicato)
          (Limiti  di  eta'). - Per l'ammissione ai concorsi pubblici
          per l'assunzione del  personale  che  esplica  funzioni  di
          polizia non si applicano:
               a)  le  disposizioni di legge relative all'aumento dei
          limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
               b)  le  norme  previste  dagli  articoli  26-quater  e
          26-quinquies  del  decreto-legge  30 dicembre 1979, n. 633,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  febbraio
          1980, n. 33.
            Per  l'ammissione  ai  concorsi  per  l'assunzione  degli
          ispettori e dei  commissari  degli  appartenenti  ai  ruoli
          dell'Amministrazione  civile dell'Interno, i limiti di eta'
          previsti dall'art. 52, primo comma, e dall'art.  55,  primo
          comma, sono elevati a 40 anni".
             "Art.  52,  primo comma (come modificato dall'art. 4 del
          D.L.  21  settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  20  novembre 1987, n. 472). -
          L'assunzione degli ispettori di  polizia  avviene  mediante
          pubblico  concorso al quale possono partecipare i cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti:
              1) godimento dei diritti civili e politici;
              2)   eta'  non  inferiore  agli  anni  diciotto  e  non
          superiore agli anni trentadue;
              3)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio di polizia;
              4)  titolo  di  studio  di  scuola  media  superiore  o
          equivalente;
              5) buona condotta".
             "Art.  55  (Nomina  a  commissario  di  polizia)   (come
          modificato  dall'art. 4 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  novembre
          1987, n. 472, e dal decreto qui pubblicato). - L'assunzione
          dei commissari di polizia avviene:
               a)   dopo   aver   frequentato,  con  esito  positivo,
          l'Istituto superiore di polizia, di cui all'art. 58;
               b)  mediante  pubblico  concorso,  al  quale   possono
          partecipare  i  cittadini  italiani  di  ambo  i  sessi  in
          possesso dei seguenti requisiti:
               1) godimento dei diritti civili e politici;
               2)  idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale  al
          servzio di polizia;
               3) buona condotta;
               4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
               5) eta' non superiore ai trentadue anni.
            Al  concorso  sono  altresi'  ammessi  a partecipare, con
          riserva  di  un   quinto   dei   posti   disponibili,   gli
          appartenenti  al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo
          dei sovrintendenti con almeno tre anni di  anzianita'  alla
          data   del  bando  che  indice  il  concorso,  nonche'  gli
          appartenenti al  ruolo  degli  ispettori  in  possesso  dei
          prescritti  requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i
          posti riservati non vengono coperti  la  differenza  va  ad
          aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
             Al  concorso  non  sono  ammessi  coloro  che sono stati
          espulsi  dalle  forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
             I  candidati  sono  sottoposti  all'accertamento   della
          idoneita' fisica e psichica ed a prove idonee a valutare le
          qualita' attitudinali al servizio di polizia.
             I  vincitori  del  concorso  sono nominati commissari in
          prova.
             Relativamente al concorso, si applica  quanto  stabilito
          dall'art.  59".
             Il  requisito  della buona condotta ai fini dell'accesso
          agli impieghi pubblici e' stato eliminato  dalla  legge  29
          ottobre 1984, n.  732.
             (b)   Il  D.Lgs.  n.  443/1992  reca:  "Ordinamento  del
          personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
          dell'art.  14,  comma  1,  della legge 15 dicembre 1990, n.
          395". Si trascrive il testo  del  relativo  art.  24,  come
          sopra modificato:
             "Art.   24  (Nomina  ad  allievo  ispettore  di  polizia
          penitenziaria).  -  1.  L'assunzione  degli  ispettori   di
          polizia penitenziaria avviene mediante
          pubblico  concorso al quale possono partecipare i cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti:
               a) godimento dei diritti civili e politici;
               b)  eta'  non  inferiore  agli  anni  diciotto  e  non
          superiore agli anni trentadue;
               c)   idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio di polizia penitenziaria;
               d) titolo  di  studio  di  scuola  media  superiore  o
          equivalente.
             2.  Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, per
          non piu' di due volte e con riserva di un quarto dei  posti
          disponibili,   gli  appartenenti  ai  ruoli  della  polizia
          penitenziaria  con  almeno  tre  anni  di   anzianita'   di
          effettivo  servizio  alla  data  del  bando  che  indice il
          concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione
          del limite di  eta'.  Se  i  posti  riservati  non  vengono
          coperti  la  differenza  va  ad aumentare i posti spettanti
          all'altra categoria.
            2-bis. Per l'ammissione al concorso di  cui  al  comma  1
          degli    appartenenti    ai    ruoli   dell'Amministrazione
          penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di
          polizia penitenziaria, il limite massimo di  eta'  previsto
          dalla lettera b) del medesimo comma 1 e' elevato a quaranta
          anni.
             3.  A  parita'  di  merito  l'appartenenza  alla polizia
          penitenziaria  costituisce  titolo  di  preferenza,   fermi
          restando  gli  altri  titoli  preferenziali  previsti dalle
          norme vigenti.
             4. Non essendo ammessi al concorso coloro che sono stati
          espulsi  dalle  forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
          riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
             5.  I  vincitori  dei  concorsi  sono  nominati  allievi
          ispettori".
             (c)  L'art. 13 della legge n. 232/1990 (Copertura per le
          spese  derivanti  dall'applicazione  dell'accordo  per   il
          triennio  1988-1990  relativo al personale della Polizia di
          Stato ed estensione agli  altri  Corpi  di  polizia),  come
          sopra modificato, e' cosi' formulato:
             "Art.  13  (Tutela  delle  lavoratrici  madri).  - 1. E'
          vietato adibire al lavoro operativo  le  appartenenti  alla
          Polizia  di  Stato  durante  la  gestazione  fermo restando
          quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n.  1204.  Le
          incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971,
          n.  1204,  per  il  personale  della  Polizia di Stato sono
          devolute al servizio sanitario  dell'Amministrazione  della
          pubblica  sicurezza,  in  conformita' al combinato disposto
          dell'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre  1978,  n.
          833,  e  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
            1-bis.  La disposizione di cui al primo periodo del comma
          1 si applica anche al  personale  femminile  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria".
             (d)   La   legge   n.   1204/1971  reca:  "Tutela  della
          lavoratrici madri".