Art. 3. 1. All'articolo 45 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (a), e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, i limiti di eta' previsti dall'articolo 52, primo comma (a), e dall'articolo 55, primo comma (a), sono elevati a 40 anni". 2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni (a), e' abrogato. 3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (b), dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di eta' previsto dalla lettera b) del medesimo comma 1 e' elevato a quaranta anni". 4. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232 (c), il primo periodo e' sostituito dal seguente: "E' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (d)". 5. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, e' aggiunto, in fine (c), il seguente comma: "1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria".
(a) La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Si trascrive il testo vigente dell'art. 45, del primo comma dell'art. 52 e dell'art. 55: "Art. 45 (come modificato dal decreto qui pubblicato) (Limiti di eta'). - Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano: a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi; b) le norme previste dagli articoli 26-quater e 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di eta' previsti dall'art. 52, primo comma, e dall'art. 55, primo comma, sono elevati a 40 anni". "Art. 52, primo comma (come modificato dall'art. 4 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472). - L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 1) godimento dei diritti civili e politici; 2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue; 3) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia; 4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente; 5) buona condotta". "Art. 55 (Nomina a commissario di polizia) (come modificato dall'art. 4 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e dal decreto qui pubblicato). - L'assunzione dei commissari di polizia avviene: a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'art. 58; b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti: 1) godimento dei diritti civili e politici; 2) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servzio di polizia; 3) buona condotta; 4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche; 5) eta' non superiore ai trentadue anni. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, nonche' gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneita' fisica e psichica ed a prove idonee a valutare le qualita' attitudinali al servizio di polizia. I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova. Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'art. 59". Il requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici e' stato eliminato dalla legge 29 ottobre 1984, n. 732. (b) Il D.Lgs. n. 443/1992 reca: "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395". Si trascrive il testo del relativo art. 24, come sopra modificato: "Art. 24 (Nomina ad allievo ispettore di polizia penitenziaria). - 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; d) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente. 2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, per non piu' di due volte e con riserva di un quarto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 2-bis. Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di eta' previsto dalla lettera b) del medesimo comma 1 e' elevato a quaranta anni. 3. A parita' di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti. 4. Non essendo ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. 5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori". (c) L'art. 13 della legge n. 232/1990 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), come sopra modificato, e' cosi' formulato: "Art. 13 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. E' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita' al combinato disposto dell'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. 1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria". (d) La legge n. 1204/1971 reca: "Tutela della lavoratrici madri".