Art. 5.
(( 1. Il comma 5, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. ))
(( 179, come sostituito dell'articolo 1 della legge 28 gennaio     ))
(( 1994, n. 85 (a), e' sostituito dal seguente:                    ))
(( " 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, ))
(( terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,          ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n.  ))
(( 492 (b), a cooperative edilizie a proprieta' indivisa           ))
(( costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e  ))
(( di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonche' per la ))
(( concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere   ))
(( l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette          ))
(( cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al  ))
(( rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo  ))
(( di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo     ))
(( onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante          ))
(( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini   ))
(( del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato  ))
(( di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994,        ))
(( all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  ))
(( Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e'        ))
(( autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti     ))
(( variazioni di bilancio".                                        ))
 
             (a) Il testo dell'art. 2 della legge n. 179/1992  (Norme
          per  l'edilizia residenziale pubblica), come modificato, da
          ultimo, dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art. 2 (Copertura finanziaria). - 1. Per gli anni 1992,
          1993 e 1994, ferme  restando  le  disponibilita'  derivanti
          dall'art.   22  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  il
          contributo dello Stato e' fissato in lire 80  miliardi,  in
          ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il
          1993  e  50  miliardi  per  il  1994, alla cui copertura si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione  del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando
          la voce: 'Rifinanziamento dell'art.   22,  comma  3,  della
          legge 11 marzo 1988, n. 67'.
             2. I fondi a valere sull'art. 4-bis del decreto-legge 12
          settembre  1983,  n.  462,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle  somme
          impegnate  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge con  provvedimento  regionale  anche  provvisorio  di
          concessione   del   contributo  per  la  realizzazione  dei
          programmi di edilizia agevolata finanziati ai  sensi  della
          legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed
          al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori
          oneri  quantificati  per ciascuna regione con provvedimento
          del Ministro dei lavori pubblici, presidente  del  Comitato
          per   l'edilizia   residenziale   (CER),   sono   destinati
          prioritariamente, e fino al limite del 30 per  cento  delle
          disponibilita', ai programmi di cui all'art. 16.
             3. Per l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 2
          si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5-bis
          del  decreto-legge  7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.
             4. La riserva di cui all'art. 22, comma 2,  della  legge
          11  marzo  1988,  n.  67,  si  applica  limitatamente  alla
          programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.
             5. Per la concessione di contributi ai  sensi  dell'art.
          7,  terzo  comma,  del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
          n.  492,  a  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa
          costituite   esclusivamente  tra  appartenenti  alle  Forze
          armate e di polizia, compreso il personale  in  quiescenza,
          nonche'   per  la  concessione  di  contributi  integrativi
          finalizzati a  contenere  l'onere  per  l'ammortamento  dei
          mutui  a  carico  di  dette  cooperative  edilizie entro il
          limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale,  e'
          autorizzata  una  spesa  per un importo di lire 10 miliardi
          annui a decorrere dal  1994.  Al  relativo  onere,  per  il
          triennio  1994-1996,  si  provvede  mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1994-1996,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro,  per  l'anno 1994,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio".
             (b) Si riporta il testo dell'intero art. 7 del  D.L.  n.
          376/1975,    recante    provvedimenti   per   il   rilancio
          dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e  le
          opere pubbliche:
             "Art.  7 (Cooperative edilizie). - Al fine di consentire
          la concessione di contributi integrativi  alle  cooperative
          edilizie  finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n.
          408, e successive modificazioni ed  integrazioni,  che  non
          abbiano  ottenuto,  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente  decreto,  il  provvedimento  di  concessione  del
          mutuo,  e'  autorizzato  il  limite  di  impegno  di lire 2
          miliardi per l'anno finanziario 1975.
             La misura del contributo integrativo  di  cui  al  primo
          comma  e'  determinata  dal  Ministro per i lavori pubblici
          tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo
          determinato ai sensi del successivo art. 8;  in  ogni  caso
          non potra' gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere
          minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla
          legge 1 novembre 1965, n. 1179.
             E' autorizzato, altresi', il limite di impegno di lire 3
          miliardi  per l'anno finanziario 1976 per la concessione di
          contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n.  408,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  a cooperative
          edilizie a proprieta' indivisa,  costituite  esclusivamente
          fra  appartenenti  alle  forze  armate  e  di  polizia, che
          abbiano i requisiti statutari previsti dall'art.  72  della
          legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
             Le   annualita'   relative   ai  contributi  di  cui  ai
          precedenti commi sono iscritte nello  stato  di  previsione
          della spesa del Ministero dei lavori pubblici".