Art. 5. (( 1. Il comma 5, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. )) (( 179, come sostituito dell'articolo 1 della legge 28 gennaio )) (( 1994, n. 85 (a), e' sostituito dal seguente: )) (( " 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, )) (( terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. )) (( 492 (b), a cooperative edilizie a proprieta' indivisa )) (( costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e )) (( di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonche' per la )) (( concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere )) (( l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette )) (( cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al )) (( rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo )) (( di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo )) (( onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini )) (( del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato )) (( di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, )) (( all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al )) (( Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' )) (( autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti )) (( variazioni di bilancio". ))
(a) Il testo dell'art. 2 della legge n. 179/1992 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), come modificato, da ultimo, dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 2 (Copertura finanziaria). - 1. Per gli anni 1992, 1993 e 1994, ferme restando le disponibilita' derivanti dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato e' fissato in lire 80 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce: 'Rifinanziamento dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67'. 2. I fondi a valere sull'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), sono destinati prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento delle disponibilita', ai programmi di cui all'art. 16. 3. Per l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 2 si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. 4. La riserva di cui all'art. 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989. 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonche' per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (b) Si riporta il testo dell'intero art. 7 del D.L. n. 376/1975, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche: "Art. 7 (Cooperative edilizie). - Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, e' autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975. La misura del contributo integrativo di cui al primo comma e' determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo art. 8; in ogni caso non potra' gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179. E' autorizzato, altresi', il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. Le annualita' relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici".