Art. 6.
(( 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli ))
(( articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, ))
(( in lire 41.150 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.530 milioni ))
(( a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente ))
(( riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio     ))
(( triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione ))
(( del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo  ))
(( parzialmente utilizzando l'accantonamento "Presidenza del       ))
(( Consiglio dei Ministri".                                        ))
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.