Art. 2. Attivita' di mero rilievo internazionale: definizione e procedure di svolgimento 1. Sono considerate attivita' di mero rilievo internazionale, agli effetti del presente atto, quelle svolte dalle regioni e dalle province autonome nei riguardi di enti stranieri, normalmente omologhi, che concernono: a) studio e informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell'area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera; b) visite di cortesia nell'area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l'esercizio unilaterale delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, contatti con le comunita' regionali all'estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive regioni e della conservazione del patrimonio culturale d'origine. 2. Fatta eccezione per le attivita' di cui al punto a) del comma 1 per le quali non e' richiesta alcuna formalita', le attivita' di cui al punto b), possono essere svolte previa la loro comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero degli affari esteri con l'indicazione specifica dell'oggetto e unitamente agli eventuali documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti similari da sottoscrivere. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione il Ministro delegato, preposto al Dipartimento per gli affari regionali, puo' eccepire l'eventuale contrasto delle attivita' stesse con gli indirizzi politici generali dello Stato o la loro esorbitanza dalla sfera degli interessi regionali, nel qual caso l'iniziativa non puo' essere realizzata o puo' promuovere il coordinamento dell'iniziativa stessa con altre analoghe del Ministero degli affari esteri. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione l'assenso si intende accordato. 3. Le attivita' di mero rilievo internazionale, qualora siano svolte dai consigli regionali, possono essere imputate ai capitoli del bilancio interno del Consiglio regionale previsti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853. 4. Con gli atti relativi alle attivita' di cui al presente articolo le regioni e province autonome non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato ne' possono assumere impegni dai quali derivano obblighi per lo Stato.