Art. 2.
              Attivita' di mero rilievo internazionale:
               definizione e procedure di svolgimento
  1. Sono considerate attivita' di mero rilievo internazionale,  agli
effetti  del  presente  atto,  quelle  svolte  dalle  regioni e dalle
province  autonome  nei  riguardi  di  enti  stranieri,   normalmente
omologhi, che concernono:
    a)  studio  e informazione su problemi vari; scambio di notizie e
di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa;
partecipazione a conferenze,  tavole  rotonde,  seminari;  visite  di
cortesia  nell'area  europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme
associative   finalizzati    alla    collaborazione    interregionale
transfrontaliera;
    b)   visite   di  cortesia  nell'area  extraeuropea,  gemellaggi,
enunciazione di principi e di intenti  volti  alla  realizzazione  di
forme  di  consultazione  e  di  collaborazione  da  attuare mediante
l'esercizio unilaterale delle  proprie  competenze;  formulazione  di
proposte  e  prospettazione di problemi di comune interesse, contatti
con le comunita' regionali  all'estero  ai  fini  della  informazione
sulle  normazioni  delle rispettive regioni e della conservazione del
patrimonio culturale d'origine.
  2. Fatta eccezione per le attivita' di cui al punto a) del comma  1
per  le quali non e' richiesta alcuna formalita', le attivita' di cui
al punto b), possono essere svolte previa la  loro  comunicazione  al
Dipartimento  per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e per conoscenza al Ministero degli  affari  esteri  con
l'indicazione  specifica  dell'oggetto  e  unitamente  agli eventuali
documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti similari  da
sottoscrivere. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione
il  Ministro  delegato,  preposto  al  Dipartimento  per  gli  affari
regionali, puo' eccepire l'eventuale contrasto delle attivita' stesse
con gli indirizzi politici generali dello Stato o la loro esorbitanza
dalla sfera degli interessi regionali, nel qual caso l'iniziativa non
puo'  essere  realizzata   o   puo'   promuovere   il   coordinamento
dell'iniziativa  stessa con altre analoghe del Ministero degli affari
esteri. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione l'assenso  si
intende accordato.
  3.  Le  attivita'  di  mero  rilievo  internazionale, qualora siano
svolte dai consigli regionali, possono essere  imputate  ai  capitoli
del  bilancio  interno del Consiglio regionale previsti dalla legge 6
dicembre 1973, n. 853.
  4. Con gli atti relativi alle attivita' di cui al presente articolo
le regioni e province  autonome  non  possono  esprimere  valutazioni
relative  alla  politica  estera  dello  Stato  ne'  possono assumere
impegni dai quali derivano obblighi per lo Stato.