Art. 3.
          Collaborazione dello Stato e degli enti pubblici
                           con le regioni
  1. Per l'attuazione dei programmi, delle iniziative e  delle  altre
attivita'  di  cui  agli  articoli  1  e  2,  le  regioni  si debbono
coordinare,  utilizzando  di  norma  i  relativi  servizi,  con   gli
organismi dello Stato e degli enti nazionali operanti all'estero.
  2.  Qualora  le  attivita' previste negli articoli 1 e 2 comportino
incontri  con  gli  organi  rappresentativi  a  livello  centrale   o
regionale  di Paesi esteri, le regioni si coordinano altresi', per la
organizzazione delle stesse, con  le  rappresentanze  diplomatiche  e
consolari dello Stato.
  3.  Nel caso in cui l'iniziativa con il Paese estero preveda visite
o eventi similari in territorio italiano le  regioni  sono  tenute  a
darne  comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari regionali.