Art. 3. Collaborazione dello Stato e degli enti pubblici con le regioni 1. Per l'attuazione dei programmi, delle iniziative e delle altre attivita' di cui agli articoli 1 e 2, le regioni si debbono coordinare, utilizzando di norma i relativi servizi, con gli organismi dello Stato e degli enti nazionali operanti all'estero. 2. Qualora le attivita' previste negli articoli 1 e 2 comportino incontri con gli organi rappresentativi a livello centrale o regionale di Paesi esteri, le regioni si coordinano altresi', per la organizzazione delle stesse, con le rappresentanze diplomatiche e consolari dello Stato. 3. Nel caso in cui l'iniziativa con il Paese estero preveda visite o eventi similari in territorio italiano le regioni sono tenute a darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.