Art. 6.
                Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato e le regioni e le province autonome
  1. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  sono  esaminate  annualmente   le
attivita' promozionali e quelle di mero rilievo internazionale di cui
al presente decreto svolte nell'anno precedente e vengono espresse le
valutazioni  del  Governo,  anche in relazione alle indicazioni della
Conferenza dei presidenti dei comitati  di  coordinamento,  convocata
dal  Ministro  del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 6, comma
9, del decreto del Presidente della Repubblica 18  gennaio  1990,  n.
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