Art. 6. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome 1. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono esaminate annualmente le attivita' promozionali e quelle di mero rilievo internazionale di cui al presente decreto svolte nell'anno precedente e vengono espresse le valutazioni del Governo, anche in relazione alle indicazioni della Conferenza dei presidenti dei comitati di coordinamento, convocata dal Ministro del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.