Art. 13.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei BTP quinquennali 1 aprile 1994/1999, ivi compresa quella
di  cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale
assegnato, nelle medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a
partecipare  al  collocamento  supplementare.  Le  richieste  saranno
soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno  "specialista"  il
minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora  uno  o  piu'  "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori a quelle loro spettanti  di  diritto,  ovvero  non  abbiano
effettuato  alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto. L'assegnazione verra' effettuata in base ai  rapporti  di
cui al comma precedente.