Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, le banche, nonche' le societa' d'intermediazione  mobiliare
iscritte  all'albo  istituito  presso  la Consob ai sensi dell'art. 3
della legge 2  gennaio  1991,  n.  1,  che  esercitano  le  attivita'
indicate  nei  punti  a),  b)  e c) dell'art. 1, comma 1, della legge
medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per  conto  terzi,
ad  eccezione  della  Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per
conto terzi.
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.