Art. 9.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte di cui al precedente articolo, sono  eseguite  le  operazioni
d'asta  nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione  dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con
l'intervento di un funzionario  del  Tesoro,  a  cio'  delegato,  con
funzioni  di  ufficiale  rogante, il quale redige apposito verbale da
cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso  noto
mediante comunicato stampa.