Art. 11. Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica 1. Al fine di assicurare un piu' efficace e diretto rapporto tra attivita' produttive e attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove iniziative di attivita' di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attivita' produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare: a) alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo svolgimento di attivita' di valorizzazione, trasferimento, controllo e gestione per l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione nelle varie aree economico-produttive; b) al riorientamento e recupero di competitivita' di strutture di ricerca industriale anche mediante la creazione di imprese destinate ad operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi, utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e formazione compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con contratti ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, su proposta, oltre che dei soggetti previsti dallo stesso articolo 10, dei soggetti ammissibili alle agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, nonche' di consorzi e societa' consortili costituite con la partecipazione prevalente di uno o piu' dei soggetti indicati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982. 4. L'eta' per partecipare alle attivita' di formazione previste dall'articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevata a 32 anni. 5. Al finanziamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilita' del Fondo speciale per la ricerca applicata istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, cui sono posti a carico gli interventi del presente articolo.