Art. 11.
              Misure promozionali in materia di ricerca
                      e innovazione tecnologica
  1.  Al  fine  di assicurare un piu' efficace e diretto rapporto tra
attivita'  produttive  e   attivita'   di   ricerca   scientifica   e
tecnologica,   anche   in   funzione   di   promozione   dei  livelli
occupazionali,  il  Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica  e  tecnologica  di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale promuove iniziative di attivita' di  ricerca
e  di  qualificazione  e  formazione  di risorse umane orientate alle
esigenze delle  attivita'  produttive  con  particolare  funzione  di
supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare:
    a) alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo
svolgimento  di attivita' di valorizzazione, trasferimento, controllo
e gestione per l'utilizzo diffuso della  ricerca  e  dell'innovazione
nelle varie aree economico-produttive;
    b) al riorientamento e recupero di competitivita' di strutture di
ricerca  industriale anche mediante la creazione di imprese destinate
ad operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi,
utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di  ricerca  e
formazione  compresi  nell'ambito di uno specifico programma organico
di intervento.
  3. Gli interventi di cui  ai  commi  1  e  2  sono  realizzati  con
contratti  ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, su  proposta,  oltre  che  dei  soggetti  previsti  dallo  stesso
articolo  10, dei soggetti ammissibili alle agevolazioni a valere sul
Fondo speciale per  la  ricerca  applicata,  nonche'  di  consorzi  e
societa'  consortili  costituite  con la partecipazione prevalente di
uno o piu' dei soggetti indicati. I relativi contratti possono essere
affidati ai medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di  cui
all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.
  4.  L'eta'  per  partecipare  alle attivita' di formazione previste
dall'articolo 15, comma 3, della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e'
elevata a 32 anni.
  5.  Al  finanziamento  delle  iniziative  di  cui ai commi 1 e 2 si
provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori  a  lire
50  miliardi  annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e
della   previdenza   sociale,   di   concerto   con    il    Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537. Tali risorse sono destinate ad incrementare
le  disponibilita'  del  Fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata
istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n.  1089,  cui
sono posti a carico gli interventi del presente articolo.