Art. 12.
                     Norme transitorie e finali
  1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1,
comma  28,  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, la competenza a
determinare composizione e funzionamento del comitato tecnico di  cui
all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' attribuita al
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, che la esercita di
concerto con il Ministro del tesoro ed il  Ministro  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  e,  fino  alla nomina del dirigente
generale di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  il  predetto  comitato
continua  ad  operare  nella  composizione  prevista nella previgente
normativa.
  2. I lavoratori iscritti nelle liste  di  mobilita'  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  devono  esercitare entro
sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo  6,  comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  come  modificato
dall'articolo  2,  comma  5.  Tale  opzione ha effetto per il residuo
periodo.
  3. L'onere  derivante  dall'articolo  4-bis  del  decreto-legge  20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, relativamente al  personale  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale interessato, e' valutato in lire 55
miliardi  per  l'anno  1994, in lire 69 miliardi per l'anno 1995 e in
lire 71 miliardi per l'anno 1996.
  4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per lire 19 miliardi per  l'anno
1994,  per  lire  123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi
per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997,  intendendosi
i relativi interventi prorogati per i predetti anni.
  5.  Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui  all'articolo  36,  primo
comma,  del  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni,  non  si  applicano  alle  somme  iscritte,  in  conto
residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e ai corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
  6.  Nell'articolo  2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, sono soppresse le parole: "con piu' di cento dipendenti".
  7.  Il  termine  previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e' fissato al (( 31 dicembre 1994. ))
  8.  Al  comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
153,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Con effetto dal 1
luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6  facciano
parte  due  o piu' figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e'
aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.".