Art. 13.
                                Oneri
  1.  Al  complessivo  onere derivante dall'applicazione del presente
capo, con esclusione  di  quello  derivante  dall'applicazione  degli
articoli  5, comma 19, 6, 7 e 11, valutato in lire 1.654 miliardi per
l'anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno 1995 ed in lire  1.375
miliardi  per  l'anno  1996, si provvede:  quanto a lire 947 miliardi
per l'anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 ed a lire  940
miliardi  per  l'anno  1996,  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1994-1996,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1994,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a
lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; quanto a lire 537 miliardi  per  l'anno  1994,  a
lire  185  miliardi per l'anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l'anno
1996,  mediante  riduzione  delle  disponibilita'   del   Fondo   per
l'occupazione  di  cui  all'articolo  11,  comma  31,  della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  intendendosi  corrispondentemente  ridotta
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  ai  commi  31 e 32 del predetto
articolo 11.