Art. 14.
                      Lavori socialmente utili
  1.  Le  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  con  esclusione  di  quelle  che
abbiano   personale   eccedente  rispetto  ai  programmi  dei  lavori
socialmente utili, nonche' le societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica  e  gli  altri soggetti individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito
delle loro attribuzioni e disponibilita' di cui al comma 7,  progetti
socialmente  utili  per  il  raggiungimento di obiettivi di carattere
straordinario,  mediante  l'utilizzazione   dei   soggetti   di   cui
all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche'
dei  lavoratori  sospesi  con diritto al trattamento straordinario di
integrazione salariale. Gli enti locali che hanno dichiarato lo stato
di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile  1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, possono utilizzare i soggetti indicati nel presente  comma,  a
condizione  che  dispongano  delle risorse necessarie a finanziare il
venti per cento della spesa prevista.  L'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n.  236, trova applicazione anche per le
finalita' di cui al presente  articolo.  ((  Per  lavori  socialmente
utili  si intendono quelli rivolti a settori innovativi quali: i beni
culturali,  la  manutenzione  ambientale,  il  recupero  urbano,   la
ricerca,  la  formazione  e  la  riqualificazione  professionale,  il
sostegno alla piccola e  media  impresa  in  tema  di  erogazione  di
servizi  e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i
servizi  alla  persona.  I  lavori  socialmente  utili  devono  avere
carattere di effettiva straordinarieta' e devono essere a termine. ))
Anche  le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi del
supporto   tecnico-professionale   dell'agenzia   per   l'impiego   e
predisporre  i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle attivita'
di cui al presente comma.
  2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti  gestori  di  progetti
socialmente  utili  avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego, d'intesa con gli enti e  le  amministrazioni  interessate,
sulla  base  dei  criteri  dettati  dal  Ministro  del lavoro e della
previdenza sociale.  L'utilizzazione  dei  lavoratori  non  determina
l'instaurazione  di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del
trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennita'
di  mobilita'  e  non  comporta  la  cancellazione  dalle  liste   di
collocamento  o  dalle  liste  di  mobilita'. I progetti, che possono
prevedere specifici periodi di  formazione,  devono  indicare  idonee
forme  assicurative  a  carico  del  soggetto utilizzatore contro gli
infortuni e  le  malattie  professionali  connessi  allo  svolgimento
dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  la  responsabilita' civile
verso terzi.
  3.  I  lavoratori   in   cassa   integrazione   o   che   fruiscono
dell'indennita' di mobilita' possono essere utilizzati esclusivamente
per  periodi  non  superiori  a  quelli  di  godimento  del  relativo
trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di
detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle
prestazioni. Tale importo non puo'  essere  inferiore  al  dieci  per
cento del trattamento previdenziale in godimento. (( L'ingiustificato
rifiuto  dell'assegnazione  ai  sensi del comma 2 comporta la perdita
del trattamento di integrazione  salariale  o  di  mobilita';  per  i
rifiuti  espressi  entro il 31 luglio 1994 la perdita del trattamento
di integrazione salariale o  di  mobilita'  e'  limitata  al  periodo
corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa. )) Tale
perdita  e'  disposta  dall'ufficio  provinciale  del  lavoro e della
massima occupazione, su segnalazione della  sezione  circoscrizionale
per  l'impiego.  Avverso  il  provvedimento  e' ammesso ricorso entro
trenta giorni  all'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione,  che  decide  con  provvedimento  definitivo entro venti
giorni. (( La perdita del trattamento di cui al  presente  comma  non
puo'  essere disposta quando il lavoratore adduce giustificati motivi
di rifiuto ovvero quando le attivita' offerte si svolgono in un luogo
distante piu' di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore.
))
  4. I soggetti di  cui  al  comma  1  che  non  fruiscono  di  alcun
trattamento  previdenziale  possono  essere impegnati nell'ambito del
progetto per non piu' di dodici mesi e per un massimo di ottanta  ore
mensili, per ognuna delle quali spetta un'indennita' di L. 7.500.
  5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
riguardanti  anche  il  carattere della straordinarieta' previsto dal
comma 1. I  progetti  corredati  dai  provvedimenti  di  approvazione
validamente  assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sono
presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se  ad
ambito  nazionale  o  interregionale,  e  all'ufficio provinciale del
lavoro e  della  massima  occupazione  e  all'agenzia  per  l'impiego
competente  per  territorio, se ad ambito locale. I progetti dovranno
di norma essere predisposti e svolti separatamente per i soggetti  di
cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.
  6.  I  progetti ad ambito nazionale o interregionale entro sessanta
giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo  di  valutazione  di
cui  al comma 8, all'approvazione da parte della commissione centrale
per l'impiego. La medesima commissione e' tenuta a  provvedere  anche
attraverso  apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi i
quali i progetti stessi sono rimessi ad  un  dirigente  generale  che
decide sulla base del parere del nucleo di valutazione. L'agenzia per
l'impiego  di  cui  al  comma  5,  entro  trenta giorni dalla data di
ricevimento, sottopone i progetti ad ambito  locale  all'approvazione
della  commissione  regionale  per l'impiego con il proprio parere in
ordine alla qualita' del progetto e per  i  progetti  che  richiedano
finanziamenti,   alle   priorita'.  La  commissione  medesima,  anche
attraverso apposita sottocommissione, e' tenuta  a  provvedere  entro
trenta  giorni,  decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e  della  massima  occupazione  che
decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego.
  7.  I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di
cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e,
per gli anni 1994-1995, dal fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  nei  limiti  delle risorse
finanziarie del medesimo Fondo preordinate allo scopo.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
e'  istituito  un nucleo di valutazione composto da undici membri, di
cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il  compito
di  assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al comma
9;  di  fornire  parere  in  relazione  ai   progetti   nazionali   e
interregionali;  di  redigere annualmente un rapporto sull'esperienza
applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti
il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del  nucleo  si
applicano  le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno
1967, n. 417.
  9. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sentita  la
commissione  centrale  per  l'impiego, determina, periodicamente, con
propri decreti:
    a) la  ripartizione  degli  stanziamenti  su  base  regionale  in
funzione  della  gravita'  degli  squilibri  dei  mercati  locali del
lavoro;
    b) i criteri per il finanziamento dei progetti;
    c) gli "standards" minimi che il progetto deve presentare;
    d) i termini per  la  presentazione  delle  domande  relative  ai
progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4;
    e)  le  priorita'  che devono essere rispettate nell'approvazione
dei progetti per  i  quali  si  richieda  il  finanziamento;  tra  le
priorita'  vanno  previsti  lo svolgimento di attivita' formative, la
gestione  del  progetto  da  parte  di  imprese,  la   partecipazione
dell'ente pubblico al finanziamento del progetto;
    f)  i  criteri  che  devono  essere  seguiti  per  la  scelta dei
lavoratori  da  assegnare  alle  singole  iniziative.   Essi   devono
prevedere   tra  l'altro  la  corrispondenza  tra  la  capacita'  dei
lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del
progetto e consentire che per i progetti redatti nel  contesto  della
gestione  di  crisi  aziendale,  di settore o di area, l'assegnazione
avvenga  limitatamente   a   gruppi   di   lavoratori   espressamente
individuati dal progetto medesimo;
    g)  le modalita' dell'erogazione del finanziamento e le modalita'
dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo  una
responsabilizzazione  anche del soggetto proponente nell'attivita' di
controllo;
    h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8.
  10.  La  commissione  regionale  per  l'impiego  puo'  fissare,  in
relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro
locale criteri di scelta dei soggetti da assegnare difformi da quelli
previsti  dai  decreti  di  cui  al comma 9, nei limiti eventualmente
contemplati da questi ultimi.
  11.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e il
Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di
attuazione dei progetti.
  12. Per  i  progetti  di  lavori  socialmente  utili  in  corso  di
attuazione,  anche derivanti da convenzioni gia' stipulate, alla data
di entrata in vigore del presente decreto,  continua  ad  operare  la
disciplina   previgente.  La  medesima  disciplina,  integrata  dalle
disposizioni   di   cui   al   comma   7   e   da   quelle   relative
all'ingiustificato   rifiuto  all'assegnazione  di  cui  al  comma  3
continua ad operare per i progetti di lavori socialmente utili le cui
procedure di approvazione siano avviate entro  novanta  giorni  dalla
data   di   entrata   in  vigore  del  presente  decreto.  Fino  alla
determinazione dei criteri previsti dai commi 5 e  9,  nei  confronti
dei  progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione
successivamente  alla  scadenza  del  predetto  termine,  non   trova
applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6.