Art. 16.
        Norme in materia di contratti di formazione e lavoro
  1.  Possono  essere  assunti con contratto di formazione e lavoro i
soggetti di eta' compresa tra  sedici  e  trentadue  anni.  Oltre  ai
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti  di  formazione  e
lavoro   anche   gruppi   di   imprese,  associazioni  professionali,
socio-culturali,  sportive,  fondazioni,  nonche'  datori  di  lavoro
iscritti  agli  albi  professionali  quando il progetto di formazione
venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato
in conformita' a quanto previsto al comma 7.
  2. Il contratto di formazione  e  lavoro  e'  definito  secondo  le
seguenti tipologie:
    a)  contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione
di professionalita' intermedie; 2) acquisizione  di  professionalita'
elevate;
    b)   contratto   di  formazione  e  lavoro  mirato  ad  agevolare
l'inserimento professionale  mediante  un'esperienza  lavorativa  che
consenta  un  adeguamento  delle  capacita' professionali al contesto
produttivo ed organizzativo.
(( 3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di ))
(( cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati  ))
(( ad un livello inferiore a quello di destinazione.               ))
  4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non  puo'
superare  i  ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a)
del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui  alla  lettera  b)
del medesimo comma.
  5.  I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2
devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore  di
formazione  da  effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il
contratto di cui alla lettera b)  del  comma  2  deve  prevedere  una
formazione  minima  non  inferiore  a venti ore di base relativa alla
disciplina del rapporto di  lavoro,  all'organizzazione  del  lavoro,
nonche'  alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti
collettivi possono prevedere la non retribuibilita' di eventuali  ore
aggiuntive devolute alla formazione.
  6.  Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a
trovare  applicazione  i   benefici   contributivi   previsti   dalle
disposizioni  vigenti  in  materia alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto
comma 2 i medesimi  benefici  trovano  applicazione  subordinatamente
alla  trasformazione  del  rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
successivamente ad essa, per una durata pari a quella  del  contratto
di  formazione  e  lavoro  cosi' trasformato e in misura correlata al
trattamento  retributivo  corrisposto  nel  corso  del  contratto  di
formazione medesimo.
  7.  Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte della
competente autorita' i progetti conformi al contenuto di decreti  del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale che definiscono gli
obiettivi e le caratteristiche minime che l'attivita' formativa  deve
presentare  relativamente  a  ciascun  livello di inquadramento. Tali
decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per  l'impiego,
sulla  base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli
enti bilaterali. L'accertamento  di  mera  conformita'  ai  parametri
determinati  dai detti decreti e' effettuato dall'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla  data
di  ricezione  della  domanda.  Decorso  inutilmente  tale termine il
predetto accertamento si considera avvenuto.
  8. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.
726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del  decreto-legge  29
marzo  1991,  n.  108,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
"Nel  caso  in  cui  la  delibera  della  commissione  regionale  per
l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro
presentazione,  provvede  il  direttore  dell'ufficio  regionale  del
lavoro  e  della massima occupazione.". Al medesimo articolo 3, comma
3, sono soppresse le parole: "ovvero non sia intervenuta, nel termine
di  trenta  giorni  dalla  loro  presentazione,  la  delibera   della
commissione regionale per l'impiego".
  9.  Alla  scadenza  del  contratto di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), il datore  di  lavoro,  utilizzando  un  modello
predisposto,  sentite  le  parti  sociali, dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per
l'impiego  competente  per  territorio  idonea   certificazione   dei
risultati   conseguiti   dal  lavoratore  interessato.  Le  strutture
competenti delle regioni possono accertare il livello  di  formazione
acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e
lavoro  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma 2, il datore di lavoro
rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
  10. Qualora sia necessario per il  raggiungimento  degli  obiettivi
formativi,  i  progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi
siano presentati da consorzi o gruppi di  imprese,  che  l'esecuzione
del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralita'
di  imprese,  individuate  nei  progetti medesimi. La titolarita' del
rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
  11. La misura di cui al comma 6  dell'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per cento.
  12. (( (Soppresso dalla legge di conversione). ))
  13.  Nella  predisposizione  dei  progetti  di  formazione e lavoro
devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
  14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione  del  comma
1,   primo  periodo,  non  trovano  applicazione  nei  confronti  dei
contratti di formazione e lavoro gia' stipulati alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
periodo,  8,  11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti
dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il  31  dicembre
1994,  sulla  base  di  progetti  che alla data del 30 settembre 1994
risultino gia' approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi  ai
sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  3, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come  modificato  dall'articolo
9,  comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991,  n.  169.  La  disposizione
dell'ultimo   periodo   dell'articolo   3,   comma   3,   del  citato
decreto-legge n. 726 del 1984, si  applica  fino  all'emanazione  dei
decreti di cui al comma 7 e comunque non oltre il 30 settembre 1994.
  15.  Dalla  tabella  C  annessa  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e' eliminato il  procedimento  per
l'approvazione  dei  progetti  di  formazione  e  lavoro da parte del
Ministro  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,   previsto
dall'articolo  3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.