Art. 19.
                         Sgravi contributivi
  1.  In  attesa  dell'emanazione  del  decreto di cui all'articolo 2
della legge 14 gennaio 1994, n. 21,  di  conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo
alla definizione ed attribuzione, in conformita' agli indirizzi della
Comunita' europea, degli sgravi contributivi di cui  all'articolo  59
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, (( il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1,
comma  1,  del  decreto-legge e quello del 31 dicembre 1993, previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1988,  n.  258,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 agosto 1988, n. 337,
sono differiti )) fino a tutto il periodo di  paga  in  corso  al  30
giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi
primo  e  secondo  del  richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per
cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo  di  paga
in corso al 1 gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994.
  2.  Per  i  nuovi assunti dal 1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad
incremento delle unita' effettivamente  occupate  alla  data  del  30
novembre   1993,  nelle  aziende  industriali  operanti  nei  settori
indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di  cui  all'articolo  59,
comma  primo, del testo unico di cui al comma 1 e' concesso in misura
totale dei contributi posti a carico dei  datori  di  lavoro,  dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un
anno   dalla   data  di  assunzione  del  singolo  lavoratore,  sulle
retribuzioni assoggettate  a  contribuzione  per  il  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti.
  3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10,
11,  12  e  13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e  successive
modificazioni e integrazioni.
  4.  Per  i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma 1 si
provvede  con  il  decreto   ivi   richiamato,   nei   limiti   delle
autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.
  5.  Per  le  finalita'  del  presente  articolo  e'  autorizzata la
complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i  periodi  di  paga  in
corso dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi
per  i  periodi  di  paga in corso dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre
1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in  corso  dal  1
dicembre  1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio
1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno  1996,  si  provvede
mediante  parziale  utilizzo  delle  proiezioni  per il medesimo anno
dell'accantonamento relativo al Ministero  del  tesoro  iscritto,  ai
fini  del  bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994.  Alla
quantificazione  dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si
provvede,  in  armonia  con gli indirizzi della Comunita' europea, ((
recepiti dal decreto  attuativo  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo,  ))  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  necessarie per l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto.