Art. 3.
                    Trattamenti di disoccupazione
  1.  La  percentuale  di commisurazione dell'importo del trattamento
ordinario di disoccupazione e' elevata al 27 per cento dal 1  gennaio
1994  al  30  giugno  1994  e al 30 per cento dal 1 luglio 1994 al 31
dicembre 1994.
  2. La disciplina dell'importo massimo di  cui  all'articolo  unico,
secondo  comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo 1,
comma  5,  trova  applicazione  anche  al  trattamento  ordinario  di
disoccupazione  avente  decorrenza successiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario
di integrazione salariale, i lavoratori  edili  licenziati  ai  sensi
dell'articolo  4  della legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano
una anzianita' aziendale di almeno  trentasei  mesi,  di  cui  almeno
ventiquattro  di  lavoro  effettivamente  prestato,  ivi  compresi  i
periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,  festivita'  ed
infortuni,  hanno  diritto  al trattamento di disoccupazione speciale
previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata  legge  n.  223  del
1991.
  4.  Per  i  lavoratori  di  cui  al  comma  3  e  per quelli di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  aventi
i  medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed  entro  il  31
dicembre  1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, anche al di la' dei limiti territoriali ivi previsti.