Art. 4.
            Norme in materia di contratti di solidarieta'
  1.  All'articolo  13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3
e' abrogato ed il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Nelle  unita'  produttive  interessate   da   contratti   di
solidarieta'   e   da   programmi   di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria, le condizioni alle quali e' consentito il  cumulo  dei
due  distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui
all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.".
  2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' sostituito dal seguente:
  " 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si  applicano  alle  imprese
artigiane  non  rientranti  nel campo di applicazione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino  meno  di
sedici  dipendenti,  a condizione che i lavoratori con orario ridotto
da  esse  dipendenti  percepiscano,  a  carico  di  fondi  bilaterali
istituiti  da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori
maggiormente  rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di
entita' non inferiore alla meta' della quota del contributo  pubblico
destinata ai lavoratori.".