Art. 5.
              Misure temporanee in materia di gestione
                    delle eccedenze occupazionali
  1.  Fino  al  31  dicembre  1996,  ai  fini del computo dei periodi
massimi  di  godimento  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di
orario  sia  stata  di  ammontare  almeno  pari  al  dieci  per cento
dell'orario settimanale relativo ai lavoratori  occupati  nell'unita'
produttiva  ((  e  destinatari  della  normativa  sulle  integrazioni
salariali. )) Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini
del computo dei predetti periodi massimi.
  2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  le  parole:  "a  quindici  dipendenti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a cinquanta dipendenti".
  3.  La  disciplina  in materia di indennita' di mobilita' e' estesa
alle  aziende   destinatarie   del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale   di   cui  all'articolo  7,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, (( alle stesse condizioni ivi
previste. ))
  4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi
5, 6 e 7,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  gia'  prorogato
dall'articolo  6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.
  5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge  23
luglio 1991, n. 223, si applicano altresi' ai lavoratori collocati in
mobilita'  entro  il  31  dicembre  1994  da  imprese appartenenti ai
settori della chimica, dell'industria  della  difesa,  dell'industria
minero    metallurgica    non    ferrosa,   dell'industria   tessile,
dell'abbigliamento e delle  calzature,  nonche'  da  imprese  che  si
trovano  nelle  aree  di declino industriale individuate ai sensi del
regolamento CEE  n.  2081/93  (obiettivo  n.  2).  Per  i  lavoratori
collocati   in   mobilita'   in   conseguenza  di  procedura  per  la
dichiarazione di mobilita'  avanzata  successivamente  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, i benefici attribuiti ai
sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione  che
la  dichiarata  eccedenza  venga  accertata, nel corso della predetta
procedura,  dall'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione.
  6.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il  termine
del  31  dicembre 1994, previsto dal comma 4, anche nei confronti dei
lavoratori occupati in unita' produttive che non rientrano  nell'area
di  applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilita'
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
a condizione che:
    a) le predette unita'  produttive  appartengano  ad  impresa  che
occupa  piu' di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo
in una o piu' unita' produttive situate nelle aree  territoriali  cui
trovano  applicazione  le  citate  disposizioni della legge 23 luglio
1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
    b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che l'eccedenza  di  personale  interessi
anche le unita' produttive presenti nelle predette aree territoriali.
  7.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  6,  comma  10-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il
riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento
di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera  sia  relativamente
all'eta'  richiesta  per  l'ammissione al beneficio del prolungamento
dell'indennita' di  mobilita',  sia  al  requisito  di  eta'  per  il
pensionamento di vecchiaia.
  8.  Fino  al 31 dicembre 1995, per le unita' produttive interessate
da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un  unico
soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale puo'
essere  fissata,  in  deroga  all'articolo 1, comma 5, della legge 23
luglio 1991, n.  223,  fino  ad  un  massimo  di  ventiquattro  mesi.
L'indennita'  di  mobilita'  spettante  ai  lavoratori delle predette
unita' produttive che siano stati licenziati prima  del  termine  del
programma  di  utilizzo del trattamento di integrazione salariale per
crisi  aziendale  e'  prolungata  di  un  periodo   pari   a   quello
intercorrente  tra  la  data  di estinzione del rapporto e quella del
termine del programma.  In  tali  casi  la  riduzione  dell'ammontare
dell'indennita'   di   mobilita'   viene   operata  a  decorrere  dal
trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello  in  cui  sarebbe
venuto  a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma
dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' aumentata di un importo pari a quello della  contribuzione
addizionale  prevista  dall'articolo  8, comma 1, del decretolegge 21
marzo 1988, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio  1988,  n.  160,  e  successive  modificazioni,  calcolata con
riferimento al predetto residuo periodo.
  9. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1993,  n.
478,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, l'ultimo periodo e' soppresso.
  10. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio  1994,  n.
56,  al  secondo  periodo  le  parole:  "Tale proroga non opera" sono
sostituite dalle seguenti: "Le proroghe di cui al presente comma e di
cui ai commi 1 e 1-bis non operano".
  11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre
1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  gennaio
1994,  n.  56, non operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo
periodo del comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  dai  commi  4,  5  e  6  e  dal comma 4 dell'articolo 3 del
presente decreto.
  12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre  1993,
n.  478,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994,
n.  56,  si  interpreta  nel  senso  che  i  periodi  di  durata  del
trattamento  straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga
ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3,  5  e  9,  della  legge  23
luglio 1991, n. 223.
  13.  L'articolo  1  del  decreto-legge  21  giugno  1993,  n.  199,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293,  si
interpreta  nel  senso  che  nelle  procedure  ivi previste non trova
applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge  23  luglio
1991, n. 223.
  14.  Per i dipendenti delle societa' non operative costituite dalla
GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno  approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  di cui
all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
per  i  dipendenti  dell'INSAR,  nonche'  per  i  dipendenti  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive
modificazioni, per i quali il  trattamento  di  mobilita'  cessa  nel
corso  del 1994 e per i quali il periodo di fruizione dell'indennita'
di mobilita' risulta ridotto per effetto dell'applicazione  di  norme
di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con
pari  riduzione della predetta indennita', quest'ultima e' attribuita
per un periodo di sei mesi.
  15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del  decreto-legge
9  ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993,  n.  501,  il  termine  del  1  gennaio  1991  di  cui
all'articolo  7,  comma  7,  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, e'
differito al 31 dicembre 1992.
  16. Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno  1994,  degli
interventi  di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge  1  giugno  1991,  n.
169, e' assegnata alla GEPI la somma di lire 9 miliardi da utilizzare
con le modalita' di cui al comma 8 del predetto articolo 4.
  17.  Per  i  lavoratori  di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di  fruizione  dei  relativi
trattamenti,  in  scadenza alla data del 30 giugno 1994, e' prorogato
di ulteriori quattro mesi, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei
soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione.
  18.  Per  i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree
di cui al citato testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di
mobilita' e' scaduto  o  scade  entro  il  primo  semestre  1994,  il
medesimo e' prorogato di ulteriori quattro mesi.
  19.  Il  trattamento di integrazione salariale straordinario di cui
all'articolo 2-ter del  decreto-legge  29  settembre  1992,  n.  393,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460,
come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  236,  e'  prorogato  di  quattro  mesi,  limitatamente  al
contingente  numerico  definito,  in attuazione del predetto articolo
2-ter, con delibera CIPI in data  7  giugno  1993,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.