Art. 6. Misure sperimentali in materia di occupazione 1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese di cui al comma 2 e' riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali. 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto alle imprese, appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che danno attuazione a piani occupazionali concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 dicembre 1995. Il beneficio e' riconosciuto, per un periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data della sua approvazione. Il beneficio puo' essere concesso anche ad imprese di nuova costituzione purche' ricorrano le condizioni di cui al comma 4- bis dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal comma 1 dell'articolo 2. 3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato riduzioni di personale. 4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini, modalita' e condizioni del beneficio di cui al comma 1, che e' concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' o che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il beneficio e' concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previsto dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.