Art. 6.
            Misure sperimentali in materia di occupazione
  1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale
di  gestione  dei  problemi  del  mercato  del  lavoro  finalizzato a
difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese  di
cui  al  comma  2 e' riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o
parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i  lavoratori
assunti ad incremento dei livelli occupazionali.
  2.  Il  beneficio  di  cui al comma 1 e' riconosciuto alle imprese,
appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che  danno
attuazione  a  piani  occupazionali  concordati tra le organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori  e
dei  datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro
il 31 dicembre 1995. Il beneficio e'  riconosciuto,  per  un  periodo
determinato  nel  medesimo  decreto,  per  i  lavoratori  assunti, in
attuazione  del  piano,   successivamente   alla   data   della   sua
approvazione.  Il  beneficio puo' essere concesso anche ad imprese di
nuova costituzione purche' ricorrano le condizioni di cui al comma 4-
bis dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto  dal
comma 1 dell'articolo 2.
  3.  Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei
dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato  riduzioni  di
personale.
  4.  I  piani  ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini,
modalita' e condizioni del beneficio  di  cui  al  comma  1,  che  e'
concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici
previsti  dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di
assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste  di  mobilita'  o  che
fruiscono  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale.
Il beneficio e' concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva  alle
predette  risorse  finanziarie,  nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo previsto dall'articolo 11, comma 31,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.