Art. 7.
    Misure sperimentali di flessibilita' della durata del lavoro
  1.  In  attesa  di  un  intervento  di ridefinizione organica delle
misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di  lavoro
in  funzione  di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  al   fine   di
promuovere,  in  via  sperimentale,  il  ricorso  al  lavoro  a tempo
parziale nonche'  a  forme  di  utilizzo  flessibile  dell'orario  di
lavoro,  puo'  concedere,  fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle
risorse  preordinate  allo  scopo  nell'ambito  del  Fondo   di   cui
all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in
applicazione  delle  disposizioni  del  decreto  di cui al comma 3, i
seguenti benefici:
    a)  una  riduzione,  a  beneficio  delle  imprese,  dell'aliquota
contributiva    per   l'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  relativamente   ai
contratti  di  lavoro  a tempo parziale stipulati ad incremento degli
organici esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  ovvero  sulla  base  di  accordi  collettivi  di gestione di
eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
    b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non  inferiore  allo
0,20  dell'aliquota  contributiva  prevista  per  il  trattamento  di
integrazione salariale dall'articolo 12, primo comma,  n.  1),  della
legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, nonche' una
integrazione  al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese
in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.   726,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1984, n. 863, che altresi'
determinino la  durata  dell'orario  settimanale  come  media  di  un
periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi.
  2.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  1,  lettera  a), puo' essere
determinato in misura  differenziata  con  riferimento  a  differenti
fasce di orario.
  3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del  tesoro,  vengono  stabiliti  misure,
termini, modalita' e condizioni dei benefici di cui al comma 1.