Art. 3. Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione 1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facolta' di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi. 2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovra' cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attivita' industriali e commerciali. 3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonche' gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno. 4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalita' previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (a). 5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonche' i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attivita' di studio e confermati ad opera del consolato. 6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potra' esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste e' iscritto. 7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61 (a), agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge (a). ------------ (a) Il testo dell'art. 7, quarto comma, della citata legge n. 18/1979 e' il seguente: "Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunita' europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunita' italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonche' a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione". Il testo dell'art. 29 della medesima legge n. 18/1979, come modificato dall'art. 6 della legge n. 61/1984, e' il seguente: "Art. 29. - Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione 'uffici consolari' comprende i consolati generali di 1a categoria, i consolati di 1a categoria, i vice consolati di 1a categoria e le agenzie consolari di 1a categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunita' in cui non esistono gli uffici consolari di 1a categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate". L'art. 50 della stessa legge n. 18/1979 cosi' recita: "Art. 50. - Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunita' europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea. Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei paesi della Comunita' europea nel caso in cui, in attuazione dell'art. 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI".