Art. 3.
              Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione
 
  1.  Gli  elettori  italiani  residenti  negli  altri  Paesi  membri
dell'Unione,  che  non  intendano   avvalersi   della   facolta'   di
esercitarvi  il  diritto  di  voto e che siano iscritti nell'apposito
elenco di cui all'articolo 4, possono  votare  per  la  elezione  dei
rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento europeo presso le sezioni
elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.
  2. Tali sezioni  elettorali  dovranno  essere  istituite  presso  i
consolati  d'Italia,  gli  istituti  di cultura, le scuole italiane e
altri locali messi a disposizione  dagli  Stati  membri  dell'Unione.
Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di
ulteriori  sedi  per  l'istituzione  delle  sezioni elettorali dovra'
cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o  su  altri  locali
idonei  alle  operazioni  di  voto, evitando che i seggi stessi siano
ubicati presso sedi di partiti politici  o  di  organismi  sindacali,
italiani  o  stranieri,  ovvero  in  edifici  destinati al culto o ad
attivita' industriali e commerciali.
  3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni  anche  gli
elettori  non  iscritti  nell'elenco  di  cui all'articolo 4 e che si
trovino nel territorio dei Paesi membri  dell'Unione  per  motivi  di
lavoro   o  di  studio,  nonche'  gli  elettori  familiari  con  essi
conviventi. A tal fine essi devono fare  pervenire  improrogabilmente
al   consolato  competente,  entro  l'ottantesimo  giorno  precedente
l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma
dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre  1979,
apposita  domanda  diretta  al  sindaco  del  comune  nelle cui liste
elettorali sono iscritti  per  il  successivo  inoltro  al  Ministero
dell'interno.
  4.  Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il
termine indicati al comma 3 sono  pubblicati  a  cura  del  Ministero
dell'interno  nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza
degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i
Paesi  dell'Unione  con  le  modalita'  previste  dal  quarto   comma
dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (a).
  5.  Nella  domanda  devono  essere indicati il cognome, il nome, il
luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto
del richiedente, nonche' i motivi per i quali lo stesso si trova  nel
territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere
attestati  dal  datore  di  lavoro  o dall'istituto od ente presso il
quale l'elettore svolge la sua attivita' di studio  e  confermati  ad
opera del consolato.
  6.  Qualora  la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma
3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste,  il  consolato
provvede  ad  avvisare l'elettore che potra' esprimere il voto presso
la sezione del comune nelle cui liste e' iscritto.
  7.  Le  norme  del  presente articolo non si applicano, mancando un
ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della
citata legge n. 18 del 1979, come modificato  dall'articolo  6  della
legge  9  aprile  1984,  n.  61  (a),  agli  elettori  residenti  nei
dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese,  ai  quali  viene
inviata  la  cartolina-avviso  di  cui all'articolo 50 della medesima
legge (a).
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             (a) Il testo dell'art. 7,  quarto  comma,  della  citata
          legge  n.    18/1979  e'  il  seguente:  "Le rappresentanze
          diplomatiche e consolari  italiane  presso  i  Paesi  della
          Comunita'  europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto
          di cui al primo comma e  della  data  della  votazione  nei
          rispettivi  Paesi,  stabilita a norma del precedente comma,
          danno avviso alle comunita' italiane del luogo a  mezzo  di
          manifesti  da  affiggere  nella  sede  della rappresentanza
          nonche' a mezzo degli organi di stampa  e  di  trasmissione
          audiovisiva    e   con   ogni   altro   idoneo   mezzo   di
          comunicazione".
             Il testo dell'art. 29 della medesima legge  n.  18/1979,
          come  modificato  dall'art. 6 della legge n. 61/1984, e' il
          seguente:
             "Art. 29. - Agli effetti della applicazione delle  norme
          del   presente  titolo,  l'espressione  'uffici  consolari'
          comprende i consolati generali di 1a categoria, i consolati
          di 1a categoria, i vice consolati  di  1a  categoria  e  le
          agenzie    consolari   di   1a   categoria.   Le   relative
          circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad
          essi  aggregati  con  decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri.  Nei  Paesi della Comunita' in cui non esistono gli
          uffici  consolari  di  1a  categoria  sopra  indicati,   le
          funzioni  elettorali  previste  dal  presente  titolo  sono
          svolte dalle ambasciate".
             L'art. 50 della stessa legge n. 18/1979 cosi' recita:
             "Art. 50. - Ad ogni elettore residente negli  Stati  che
          non sono membri della Comunita' europea, entro il ventesimo
          giorno  successivo a quello della pubblicazione del decreto
          di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione
          elettorale  e'  spedita  una   cartolina   avviso   recante
          l'indicazione  della data della votazione, l'avvertenza che
          il destinatario potra' ritirare il  certificato  elettorale
          presso  il  competente ufficio comunale e che la esibizione
          della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire
          delle facilitazioni di viaggio per  recarsi  a  votare  nel
          comune di iscrizione elettorale.
             Le  cartoline  devono essere spedite in raccomandata per
          via aerea.
             Le cartoline avviso  di  cui  al  primo  comma  dovranno
          essere inviate anche agli elettori che si trovano nei paesi
          della  Comunita'  europea  nel  caso  in cui, in attuazione
          dell'art. 25, non possono avere effetto le norme del titolo
          VI".