Art. 1-bis. (( 1. Per assicurare il potenziamento e la manutenzione dei mezzi )) (( impiegati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella lotta )) (( agli incendi boschivi, il Ministero della difesa e' )) (( autorizzato, in deroga all'articolo 159 del regio decreto 23 )) (( maggio 1924, n. 827 (a), a cedere a titolo gratuito al )) (( Ministero dell'interno il materiale di ricambio e le )) (( attrezzature relativi agli elicotteri AB 204, gia' radiati )) (( dalla Marina militare ed acquistati dal Corpo nazionale dei )) (( vigili del fuoco. )) ------------ (a) L'art. 159 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, e' cosi' formulato: "Art. 159. - La cessione gratuita di materiali ad altre amministrazioni dello Stato od a privati e' vietata. Quando occorra ad una amministrazione di usare per i servizi ad essa affidati materie di magazzino, utensili, macchine ed altri oggetti esistenti a consegna di un'altra amministrazione, la prima ne paga l'ammontare, a carico del capitolo iscritto per tali acquisti, con titolo di spesa commutabile in quietanza d'entrata. Si provvede nello stesso modo per la somministrazione di materiale da uno ad altro servizio di uno stesso ministero, quando i fondi per provviste di detti materiali siano inscritti nel bilancio in capitoli distinti per ciascun servizio".