Art. 1-bis.
(( 1. Per assicurare il potenziamento e la manutenzione dei mezzi  ))
(( impiegati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella lotta  ))
(( agli incendi boschivi, il Ministero della difesa e'             ))
(( autorizzato, in deroga all'articolo 159 del regio decreto 23    ))
(( maggio 1924, n. 827 (a), a cedere a titolo gratuito al          ))
(( Ministero dell'interno il materiale di ricambio e le            ))
(( attrezzature relativi agli elicotteri AB 204, gia' radiati      ))
(( dalla Marina militare ed acquistati dal Corpo nazionale dei     ))
(( vigili del fuoco.                                               ))
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             (a) L'art. 159 del regolamento per l'amministrazione del
          patrimonio  e  per  la  contabilita'  generale dello Stato,
          approvato con R.D. n. 827/1924, e' cosi' formulato:
             "Art. 159. - La cessione gratuita di materiali ad  altre
          amministrazioni dello Stato od a privati e' vietata.
             Quando  occorra  ad  una  amministrazione di usare per i
          servizi ad essa affidati materie  di  magazzino,  utensili,
          macchine  ed altri oggetti esistenti a consegna di un'altra
          amministrazione, la prima ne paga l'ammontare, a carico del
          capitolo iscritto per tali acquisti, con  titolo  di  spesa
          commutabile in quietanza d'entrata.
             Si provvede nello stesso modo per la somministrazione di
          materiale da uno ad altro servizio di uno stesso ministero,
          quando  i  fondi  per  provviste  di  detti materiali siano
          inscritti nel bilancio in  capitoli  distinti  per  ciascun
          servizio".