Art. 2.
  1.  Ai  fini  indicati  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  a), e
limitatamente al periodo 1  luglio-15  settembre  per  assicurare  la
funzionalita'  delle  squadre  operative  nei comandi provinciali che
presentino nel profilo  di  capo  squadra  una  carenza  di  organico
superiore  alla  media  nazionale  delle  vacanze,  e'  consentito il
conferimento delle mansioni  del  predetto  profilo  con  diritto  al
trattamento  economico  corrispondente,  secondo quanto stabilito dai
commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (a), ed  in  deroga
al comma 6 del medesimo articolo (a).
  2.  Agli  operatori  antincendio  volontari, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), le cui prestazioni sono rese a titolo  gratuito,
verra'  garantita,  oltre  all'equipaggiamento  ed alle attrezzature,
specifica copertura assicurativa. Con apposito provvedimento il Corpo
forestale dello Stato provvede alla selezione  ed  all'impiego  degli
operatori forestali antincendi volontari.
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             (a)   Il  D.Lgs.  n.  29/1993  reca:  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421".
          Si  riporta  il  testo  dei  commi 1, 2 e 6 dell'art. 57 di
          detto decreto, come sostituito dall'art. 25  del  D.Lgs  23
          dicembre 1993, n. 546:
             "Art.    57   (Attribuzione   temporanea   di   mansioni
          superiori). - 1. Per obiettive  esigenze  di  servizio,  il
          prestatore   di  lavoro  puo'  essere  adibito  a  mansioni
          immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza  di  posto
          in  organico,  per  un periodo non superiore a tre mesi dal
          verificarsi della vacanza, salva possibilita' di attribuire
          le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre
          mesi  ulteriori  della  vacanza  stessa;  b)  nel  caso  di
          sostituzione   di   altro   dipendente   con  diritto  alla
          conservazione del posto per tutto il  periodo  di  assenza,
          tranne quello per ferie.
             2.  Nel  caso  di  assegnazione a mansioni superiori, il
          dipendente   ha   diritto    al    trattamento    economico
          corrispondente  all'attivita'  svolta  per  il  periodo  di
          espletamento  delle  medesime.  Per  i  dipendenti  di  cui
          all'art.  2,  comma  2,  in deroga all'art. 2103 del codice
          civile l'esercizio temporaneo  di  mansioni  superiori  non
          attribuisce  il  diritto  all'assegnazione definitiva delle
          stesse.
             3.-5. (Omissis).
            6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a
          decorrere   dalla   data   di   emanazione,   in   ciascuna
          amministrazione, dei provvedimenti di  ridefinizione  degli
          uffici  e  delle piante organiche di cui agli articoli 30 e
          31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994  (decorrenza
          differita  al  1  gennaio  1995  dall'art. 14 del D.L.   27
          giugno 1994, n. 414, in corso di  riconversione  in  legge,
          n.d.r.).
             7. (Omissis)".
             Si  riporta  il  testo dell'art. 2103 del codice civile,
          soprarichiamato:
             "Art. 2103 (Prestazione del lavoro). - Il prestatore  di
          lavoro  deve  essere  adibito alle mansioni per le quali e'
          stato assunto o  a  quelle  corrispondenti  alla  categoria
          superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero a
          mansioni equivalenti  alle  ultime  effettivamente  svolte,
          senza  alcuna  diminuzione della retribuzione.  Nel caso di
          assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha  diritto
          al   trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta,  e
          l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove  la  medesima
          non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore
          assente con diritto alla conservazione del posto,  dopo  un
          periodo  fissato  dai  contratti collettivi, e comunque non
          superiore a tre mesi. Egli non puo'  essere  trasferito  da
          una unita' produttivita' ad una altra se non per comprovate
          ragioni tecniche, organizzative e produttive.
             Ogni patto contrario e' nullo".