Art. 2. 1. Ai fini indicati all'articolo 1, comma 2, lettera a), e limitatamente al periodo 1 luglio-15 settembre per assicurare la funzionalita' delle squadre operative nei comandi provinciali che presentino nel profilo di capo squadra una carenza di organico superiore alla media nazionale delle vacanze, e' consentito il conferimento delle mansioni del predetto profilo con diritto al trattamento economico corrispondente, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (a), ed in deroga al comma 6 del medesimo articolo (a). 2. Agli operatori antincendio volontari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito, verra' garantita, oltre all'equipaggiamento ed alle attrezzature, specifica copertura assicurativa. Con apposito provvedimento il Corpo forestale dello Stato provvede alla selezione ed all'impiego degli operatori forestali antincendi volontari. ------------ (a) Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 6 dell'art. 57 di detto decreto, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs 23 dicembre 1993, n. 546: "Art. 57 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori). - 1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilita' di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie. 2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. 3.-5. (Omissis). 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994 (decorrenza differita al 1 gennaio 1995 dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 1994, n. 414, in corso di riconversione in legge, n.d.r.). 7. (Omissis)". Si riporta il testo dell'art. 2103 del codice civile, soprarichiamato: "Art. 2103 (Prestazione del lavoro). - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttivita' ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario e' nullo".