Art. 3.
  1. Le regioni individuate nell'articolo 30-bis del decreto-legge 28
dicembre  1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  1990,  n.  38  (a)  ,  e  nell'articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n.  195  (b)  ,  che  non  abbiano  ancora
provveduto   a   realizzare  gli  interventi  di  cui  alle  medesime
normative, sono tenute a definire gli atti di consegna  dei  relativi
lavori entro (( centottanta giorni )) dalla data di entrata in vigore
del   presente   decreto.   Trascorso  inutilmente  tale  termine,  i
contributi di cui alle predette normative sono revocati per la  parte
non  utilizzata.  Il  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali provvede ai conseguenti recuperi  ed  al  versamento  delle
relative somme all'entrata del bilancio dello Stato.
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          (a)  Il D.L. n. 415/1989 reca: "Norme urgenti in materia di
          finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato  e  le
          regioni, nonche' disposizioni varie". Si trascrive il testo
          del   relativo   art.   30-bis,  aggiunto  dalla  legge  di
          conversione:
             "Art. 30-bis (Misure urgenti per  la  prevenzione  degli
          incendi).   - 1. E' concesso alle regioni Sardegna, Liguria
          e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione,
          nel triennio 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio
          elettronico permanente a terra  24  ore  ogni  tempo  e  di
          sistemi  di  comando  e  controllo per la prevenzione degli
          incendi boschivi.
             2. Gli interventi di  cui  al  comma  1,  articolati  in
          azioni  organiche, sono definiti, entro trenta giorni dalla
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  , dalle regioni, sulla
          base dei piani regionali per la conservazione e  la  difesa
          del  patrimonio boschivo di cui alla legge 1 marzo 1975, n.
          47,  e  devono   interessare   prioritariamente   le   aree
          caratterizzate dai maggiori indici di pericolosita'.
             3. I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono
          avere   caratteristiche   tecniche   conformi  a  tipologie
          sperimentate e collaudate dal Ministero dell'agricoltura  e
          delle foreste e devono assicurare la piena integrazione con
          i  sistemi  informativi,  dipendenti  dal  Ministro  per il
          coordinamento della protezione civile  -  Centro  operativo
          aereo unificato, nonche' con il sistema satellitare ARGO.
             4.   Quote  del  finanziamento  statale  possono  essere
          destinate alla gestione ed alla manutenzione degli impianti
          ed alla formazione dell'occorrente personale specializzato.
             5. Per l'attuazione degli interventi di cui al  presente
          articolo  le  amministrazioni  regionali  hanno facolta' di
          stipulare contratti  e  convenzioni  con  enti  pubblici  e
          privati, anche in deroga agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
          del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.    2440, ed al
          relativo  regolamento approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827, e successive  integrazioni  e  modificazioni,
          nonche' alla legge 30 marzo 1981, n. 113.
             6. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata
          la  spesa  di  lire  25.000  milioni per l'anno finanziario
          1990, di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991  e
          di  lire  35.000  milioni  per  l'anno finanziario 1992, da
          iscriversi  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste.
             7. La spesa prevista e' cosi' ripartita:
               a)  lire  12.600  milioni  alla regione Sardegna; lire
          8.100 milioni alla regione Liguria  e  lire  1.800  milioni
          alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1990;
               b)  lire  9.900  milioni  alla  regione Sardegna, lire
          9.900 milioni alla regione Liguria  e  lire  2.700  milioni
          alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1991;
               c)  lire  15.750  milioni  alla regione Sardegna, lire
          12.600 milioni alla regione Liguria e  lire  3.150  milioni
          alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1992.
             8.  Nell'ambito dei generali poteri di coordinamento del
          Ministro per la  protezione  civile,  al  fine  di  attuare
          tempestivamente  misure urgenti per la difesa dagli incendi
          nelle regioni a maggior rischio, il fondo per la protezione
          civile e' integrato di lire 2.500 milioni per l'anno  1990,
          di  lire  2.500  milioni  per  l'anno  1991 e di lire 3.500
          milioni per l'anno 1992.
             9. All'onere di  lire  25.000  milioni  per  l'esercizio
          finanziario  1990,  di  lire 25.000 milioni per l'esercizio
          finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni  per  l'esercizio
          finanziario   1992   si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento
          previsto  sotto la rubrica: 'Amministrazioni diverse', alla
          voce: 'Misure urgenti per la prevenzione degli incendi,  in
          Sardegna, in Sicilia ed in Liguria'.
             10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio".
             Con  riguardo  alle  disposizioni   soprarichiamate   si
          precisa quanto segue:
             -  La  legge  n. 47/1975 reca: "Norme integrative per la
          difesa dei boschi dagli incendi".
             - Per consultare il testo degli articoli da 3  a  9  del
          R.D.  n.   2440/1923 si veda in appendice al testo del D.L.
          n.  415/1989,  coordinato  con  la  legge  di  conversione,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          98 del 28 aprile 1990.
             -  Il  R.D.  n.  827/1924  approva  il  regolamento  per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato.
             - La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle
          procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture  alla
          direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21
          dicembre 1976".
             (b)  Il  comma  3  dell'art.  6  del  D.L.  n.  142/1991
          (Provvedimenti in favore delle popolazioni  delle  province
          di  Siracusa,  Catania  e  Ragusa colpite dal terremoto nel
          dicembre 1990 ed altre disposizioni in  favore  delle  zone
          danneggiate   da  eccezionali  avversita'  atmosferiche  da
          giugno 1990 al gennaio 1991) prevede che: "Per l'attuazione
          delle misure  urgenti  per  la  prevenzione  degli  incendi
          boschivi  nelle  regioni  Toscana, Calabria, Puglia, Lazio,
          Piemonte e Lombardia, e' autorizzata la spesa  di  lire  10
          miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1991, 1992 e 1993, da
          iscriversi  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'agricoltura  e delle foreste e da utilizzarsi d'intesa
          con le regioni interessate secondo  le  modalita'  previste
          dall'art.    30-bis  del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1990, n. 38 (v. precedente nota (a) , n.d.r. )".