Art. 3. 1. Le regioni individuate nell'articolo 30-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (a) , e nell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 (b) , che non abbiano ancora provveduto a realizzare gli interventi di cui alle medesime normative, sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi lavori entro (( centottanta giorni )) dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Trascorso inutilmente tale termine, i contributi di cui alle predette normative sono revocati per la parte non utilizzata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede ai conseguenti recuperi ed al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato. ------------ (a) Il D.L. n. 415/1989 reca: "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie". Si trascrive il testo del relativo art. 30-bis, aggiunto dalla legge di conversione: "Art. 30-bis (Misure urgenti per la prevenzione degli incendi). - 1. E' concesso alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi. 2. Gli interventi di cui al comma 1, articolati in azioni organiche, sono definiti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale , dalle regioni, sulla base dei piani regionali per la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47, e devono interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosita'. 3. I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono avere caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e collaudate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e devono assicurare la piena integrazione con i sistemi informativi, dipendenti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile - Centro operativo aereo unificato, nonche' con il sistema satellitare ARGO. 4. Quote del finanziamento statale possono essere destinate alla gestione ed alla manutenzione degli impianti ed alla formazione dell'occorrente personale specializzato. 5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo le amministrazioni regionali hanno facolta' di stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, anche in deroga agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' alla legge 30 marzo 1981, n. 113. 6. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 7. La spesa prevista e' cosi' ripartita: a) lire 12.600 milioni alla regione Sardegna; lire 8.100 milioni alla regione Liguria e lire 1.800 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1990; b) lire 9.900 milioni alla regione Sardegna, lire 9.900 milioni alla regione Liguria e lire 2.700 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1991; c) lire 15.750 milioni alla regione Sardegna, lire 12.600 milioni alla regione Liguria e lire 3.150 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1992. 8. Nell'ambito dei generali poteri di coordinamento del Ministro per la protezione civile, al fine di attuare tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi nelle regioni a maggior rischio, il fondo per la protezione civile e' integrato di lire 2.500 milioni per l'anno 1990, di lire 2.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1992. 9. All'onere di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto sotto la rubrica: 'Amministrazioni diverse', alla voce: 'Misure urgenti per la prevenzione degli incendi, in Sardegna, in Sicilia ed in Liguria'. 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio". Con riguardo alle disposizioni soprarichiamate si precisa quanto segue: - La legge n. 47/1975 reca: "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi". - Per consultare il testo degli articoli da 3 a 9 del R.D. n. 2440/1923 si veda in appendice al testo del D.L. n. 415/1989, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 1990. - Il R.D. n. 827/1924 approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. - La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976". (b) Il comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 142/1991 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche da giugno 1990 al gennaio 1991) prevede che: "Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da utilizzarsi d'intesa con le regioni interessate secondo le modalita' previste dall'art. 30-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (v. precedente nota (a) , n.d.r. )".