Art. 1-bis.
                Trattamento di integrazione salariale
 
(( 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che   ))
(( avviano iniziative produttive ai sensi del medesimo articolo 1, ))
(( hanno diritto, a richiesta, alla corresponsione anticipata, in  ))
(( un'unica soluzione, ed a valore attuale, del trattamento di     ))
(( integrazione salariale nei limiti e con i criteri definiti con  ))
(( decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da  ))
(( emanare entro il 30 settembre 1994. Agli oneri derivanti        ))
(( dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 500     ))
(( miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente   ))
(( riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello    ))
(( stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo    ))
(( anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento        ))
(( relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.    ))