Art. 2.
                        Premio di assunzione
 
  1. Alle societa' ed enti privati, alle  imprese  e  agli  esercenti
arti  e  professioni  che  incrementano  la  base  occupazionale  dei
dipendenti con contratto a  tempo  indeterminato  assumendo,  ((  nel
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto e nei due successivi, )) soggetti al  primo  impiego
ovvero  appartenenti  alle  categorie di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere b), c) e d), compete  ((  per  tali  periodi  ))  un  credito
d'imposta  che  non concorre alla formazione del reddito imponibile e
vale ai fini del versamento dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche,   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore  aggiunto  e
delle  ritenute  alla  fonte  operate.  ((  L'incremento  della  base
occupazionale deve essere  considerato  al  netto  delle  diminuzioni
occupazionali in societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice  civile  o  facenti  capo,  anche per interposta persona, allo
stesso soggetto. ))
      1-bis. (( Concorrono a formare la base occupazionale di cui  ))
(( al comma 1 anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o ))
(( in mobilita', gli apprendisti e i lavoratori assunti con        ))
(( contratto di formazione e lavoro.                               ))
  2. Il credito d'imposta e' pari al 25  per  cento  dei  redditi  di
lavoro  dipendente  corrisposti ai soggetti di cui al comma 1 assunti
in aumento rispetto alla base occupazionale in essere  alla  data  di
entrata  in  vigore del presente decreto e (( spetta limitatamente ai
periodi  retributivi  in   relazione   ai   quali   tale   incremento
occupazionale  si  verifichi.  )) Al calcolo non concorre la parte di
reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che  eccede  30
milioni  di  lire  per  dipendente.  ((  Il  credito d'imposta, ferme
restando le condizioni previste dal presente articolo,  spetta  anche
sui  redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero, esclusi dalla
base imponibile dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  3, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  purche'  i  soggetti siano
residenti nel territorio dello Stato. ))
 3. Il credito d'imposta compete per il periodo di imposta  in  corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto e per i due
periodi successivi. (( Il credito d'imposta che compete ai soli  fini
del  versamento  delle imposte di cui al comma 1 non e' rimborsabile;
esso non limita, tuttavia, il diritto al rimborso di imposte ad altro
titolo spettante. ))
      3-bis. (( Il credito d'imposta non utilizzato alla data del  ))
(( 31 dicembre 1996 puo' essere utilizzato in diminuzione dei      ))
(( versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposte successivi a  ))
(( tale data.                                                      ))
      3-ter. (( Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si    ))
(( applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti  ))
(( dal precedente datore di lavoro nella situazione prevista alle  ))
(( lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 al fine di          ))
(( consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito    ))
(( d'imposta.                                                      ))