Art. 2. Premio di assunzione 1. Alle societa' ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato assumendo, (( nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due successivi, )) soggetti al primo impiego ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), compete (( per tali periodi )) un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate. (( L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. )) 1-bis. (( Concorrono a formare la base occupazionale di cui )) (( al comma 1 anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o )) (( in mobilita', gli apprendisti e i lavoratori assunti con )) (( contratto di formazione e lavoro. )) 2. Il credito d'imposta e' pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1 assunti in aumento rispetto alla base occupazionale in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e (( spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifichi. )) Al calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede 30 milioni di lire per dipendente. (( Il credito d'imposta, ferme restando le condizioni previste dal presente articolo, spetta anche sui redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero, esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purche' i soggetti siano residenti nel territorio dello Stato. )) 3. Il credito d'imposta compete per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due periodi successivi. (( Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al comma 1 non e' rimborsabile; esso non limita, tuttavia, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. )) 3-bis. (( Il credito d'imposta non utilizzato alla data del )) (( 31 dicembre 1996 puo' essere utilizzato in diminuzione dei )) (( versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposte successivi a )) (( tale data. )) 3-ter. (( Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si )) (( applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti )) (( dal precedente datore di lavoro nella situazione prevista alle )) (( lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 al fine di )) (( consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito )) (( d'imposta. ))